Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);
Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);
Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);
Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 87 (Disposizioni per l’attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile “LAMMA”. Modifiche alla l.r. 39/2009);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017);
Vista la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015);
Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015);
Considerato quanto segue:
1. È necessario modificare il termine previsto per la presentazione da parte della Giunta regionale del documento di monitoraggio del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), contenente la descrizione di quanto realizzato in attuazione delle politiche del piano, ed un aggiornamento dei dati finanziari, per un miglior coordinamento con l’iter di approvazione del bilancio;
2. Con la l.r. 77/2013 sono stati previsti interventi a sostegno dei comuni della Versilia e, in particolare, la concessione di un contributo a titolo di anticipazione di euro 5.000.000,00 da restituirsi, senza interessi in ventiquattro mesi e dietro presentazione di una polizza fidejussoria di pari importo. Al fine di consentire il pagamento del saldo della transazione, è necessario prorogare la restituzione delle somme previa presentazione di una nuova garanzia fidejussoria;
3. È necessario precisare che dal 2015 e comunque fino alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 84 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), si prevede l'erogazione delle risorse regionali e statali a copertura degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) autoferrotranvieri per il periodo suddetto;
4. È necessario erogare un nuovo contributo alla Fondazione Carnevale di Viareggio per far fronte all'ulteriore sbilancio dovuto, in particolare, al mancato verificarsi di entrate previste che sarebbero dovute pervenire dallo Stato e dal Comune di Viareggio;
5. Sulla base delle richieste pervenute, per dare seguito all’azione relativa ai “Centomila orti in Toscana”, di cui al programma di governo 2015 - 2016, è necessario incrementare la dotazione finanziaria della misura per 300.000,00 euro;
6. È necessario ripristinare sull'annualità 2017 parte dei finanziamenti previsti per gli interventi in favore della città di Pisa già decisi dalla l.r. 82/2015 ma modulati diversamente sul bilancio pluriennale;
7. Per rafforzare l'efficacia degli interventi in tema di contrasto alla violenza di genere, oltre alle risorse destinate al territorio e quindi al concreto sostegno dei programmi antiviolenza locali, è opportuno destinare ulteriori somme per fini di comunicazione e per il proseguimento di azioni volte ad eliminare le discriminazioni fondate sul genere;
8. È necessario integrare il contributo destinato alla gestione commissariale del Consorzio zona industriale apuana (ZIA), ai fini della chiusura della stessa;
9. Il Consiglio regionale, con la mozione 18 gennaio 2017, n. 623, ha impegnato la Giunta regionale allo stanziamento di un contributo di solidarietà puntuale in favore del sovrintendente Mario Vece, che viene esteso anche alla famiglia del signor Leonardo Lo Cascio, residenti in Toscana, vittime di atti di criminalità. È necessario e opportuno intervenire per sovvenire alle gravi esigenze materiali delle vittime;
10. È necessario cofinanziare, per l’importo di euro 500.000,00, un contratto di sviluppo stipulato fra il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e il Gruppo Solvay, per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale;
11. A seguito della dichiarazione di fallimento del Centro ricerche ed alta formazione s.r.l. costituito per favorire lo sviluppo della ricerca e formazione del distretto tessile pratese e destinatario di contributi per la realizzazione dell'intervento Centro per la ricerca e l’alta formazione a servizio del distretto tessile pratese, è opportuno predisporre gli atti necessari ed attivare le procedure idonee ad un’adeguata tutela del suddetto progetto;
12. È opportuno supportare finanziariamente il Comune di Cascina per un percorso di valorizzazione dei FAB LAB (modalità per favorire i processi di trasferimento tecnologico e di accompagnamento alle piccole e medie imprese “PMI”, alle start up, alle imprese innovative) presenti sul territorio regionale, percorso predisposto dal Polo di Navacchio, in considerazione dell'esperienza e delle competenze detenute;
13. È necessario garantire all'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (IFC – CNR) il rimborso degli oneri connessi alle prestazioni di cardiochirurgia eseguite dallo stesso presso l’Ospedale pediatrico delle Apuane nel periodo 1° gennaio 2005 – 31 ottobre 2007, relativamente alle attività di cooperazione internazionale;
14. Per rispondere all'esigenza di reperire ulteriori spazi per i soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive, la Regione ha acquisito l’immobile di proprietà statale, sede, fino al 8 novembre 2016, della casa circondariale di Empoli. L'immobile, idoneo ad ospitare una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS), deve essere trasferito all’Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana centro, competente a gestire la struttura in questione;
15. È opportuno destinare la somma di 300.000,00 euro, riconosciuti alla Regione Toscana quale parte civile a titolo di risarcimento del danno nella causa per il disastro della Costa Concordia, al Comune dell'Isola del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel territorio;
16. È opportuno sostenere, nell'ambito delle azioni volte a dare attuazione al piano strategico per lo sviluppo della costa toscana, la progettazione di uno o più poli integrati sull’economia circolare che mettano insieme le competenze presenti sul territorio e la integrazione con i processi di reindustrializzazione;
17. È necessario dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);
18. È necessario erogare un contributo straordinario alla Fondazione sistema Toscana per la ricostituzione del fondo di dotazione che, a seguito delle perdite d'esercizio subite negli ultimi anni, ha visto ridurre il proprio patrimonio netto in misura tale da rendere la consistenza inadeguata e insufficiente al raggiungimento dei fini statutari della Fondazione;
19. Al fine di contrastare l'abbandono dei cani e, di conseguenza, il randagismo, è necessario ripristinare le sanzioni amministrative per coloro che non identificano il proprio cane attraverso tatuaggio o microchip
20. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “
Il termine per la restituzione delle somme anticipate, senza interessi, ai sensi dell'articolo 70 novies, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è fissato al 31 dicembre 2018, ed è perentorio.
A garanzia della restituzione del debito ai sensi del comma 1, alternativamente:
il Consorzio ambiente versilia (CAV) presta fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione è prestata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2017, ed è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;
i comuni facenti parte del Consorzio, ciascuno per la propria quota, prestano garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 207 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La fideiussione è prestata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2017, ed è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
In caso di mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro 31 ottobre 2017, il CAV decade dal termine del 31 dicembre 2018 previsto dal comma 1. L'importo del debito derivante dall'anticipazione della somma erogata ai sensi dell'articolo 70 novies, comma 1, della l.r. 77/2013 è imputato a ciascun comune per la propria quota di partecipazione, e la Regione procede all'immediato recupero delle somme mediante compensazione del credito nei confronti di ciascun comune inadempiente, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana").
Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera a), ove la somma non venga, in tutto o in parte, recuperata, resta ferma la possibilità per la Regione di agire nei confronti del CAV anche con richiesta di assegnazione di crediti certi, liquidi ed esigibili in titolarità del CAV medesimo.
Le minori entrate in conto residui 2016, conseguenti all'applicazione del termine di cui al comma 1, sono coperte a valere sul fondo crediti dubbia esigibilità come rilevato in sede di rendiconto 2016 ed accantonato nel risultato di amministrazione ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
Subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2, le maggiori entrate previste per l'anno 2018 e pari ad euro 5.000.000,00, sono imputate alla Tipologia di entrata 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018.
Al comma 1 dell'articolo 70 novies della l.r. 77/2013 le parole: "
I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 70 novies della l.r. 77/2013 sono abrogati.
Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “
Il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 86/2014, dopo le parole: “
Dopo il comma 6 dell'articolo 35 della l.r. 86/2014 è aggiunto il seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 la parola: “
Il comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: ”
Al comma 6 bis dell'articolo 1 della l.r. 82/2015, le parole: “
Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è inserita la seguente:
“
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 le parole: “
Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è inserita la seguente:
“
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è sostituita dalla seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 82/2015 la parola: "
Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 82/2015 la parola: "
Alla fine del comma 1 dell'articolo 26 quater della l.r. 82/2015, sono aggiunte le parole: “
Il comma 3 dell'articolo 26 quater della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 26 decies della l.r. 82/2015 la parola: “
Il comma 7 dell'articolo 26 decies della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 2 dell’articolo 32 septies della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 3 dell’articolo 32 septies della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:
“
Al punto 10 del preambolo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 87 (Disposizioni per l’attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile “
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017), le parole: “
Nella rubrica dell'articolo 7 della l.r. 89/2016 la parola: “
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 89/2016 è inserita la seguente:
“
Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 89/2016 è inserita la seguente:
“
Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 89/2016 la parola: “
L'articolo 67 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015), è sostituito dal seguente:
“
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente i commi da 5 a 7, da 9 a 15, da 23 a 78, dell’articolo 6 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana).
Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015"), le parole: “
La Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di euro 500.000,00 a titolo di cofinanziamento del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento “UE” n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008), stipulato fra il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e il Gruppo Solvay, per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale.
All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario ai fini della conclusione della procedura fallimentare del Centro ricerche per l’alta formazione (di seguito “C.R.e.A.F. s.r.l.”), destinato esclusivamente alla copertura degli oneri derivanti dagli atti necessari alla adeguata tutela del progetto Centro per la ricerca e l’alta formazione a servizio del distretto tessile pratese, in particolare mediante la presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), o altro strumento previsto dalla legge fallimentare.
L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma con la Provincia di Prato e il Comune di Prato, con il quale si impegnano a:
compartecipare agli oneri per il completamento del progetto;
compartecipare alla gestione dell’intervento di cui al comma 1;
prevedere benefici anche di natura fiscale per favorire la localizzazione di imprese e di organismi di ricerca.
Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione economico-finanziaria risultante alla chiusura della procedura fallimentare, fino alla concorrenza massima di euro 3.000.000,00.
Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017.”.
Nel quadro del processo di razionalizzazione del sistema pubblico del trasferimento tecnologico, è riconosciuto al Comune di Cascina un contributo straordinario per lo sviluppo su base regionale del progetto Fab Lab Cascina del Polo Tecnologico di Navacchio.
L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo con il Comune di Cascina ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna al Comune di Cascina un contributo di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione”, Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017 – 2019.
La Regione Toscana, a fronte delle prestazioni rese dall'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (IFC–CNR) nell'ambito dell'attività di cooperazione sanitaria internazionale relativamente al periodo 1° gennaio 2005 – 31 ottobre 2007, destina a favore dello stesso la somma di euro 1.514.136,07.
Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.514.136,07 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”. Titolo 1 “ spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Al momento dell'acquisizione, con la procedura di cui all'articolo 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'ex casa circondariale di Empoli, dismessa dal Ministero della giustizia, alla Regione Toscana, l'immobile è trasferito a titolo gratuito al patrimonio dell'Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana Centro, che lo destina a residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.
Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore dell’azienda.
La consegna dell’immobile è effettuata dal dirigente regionale competente in materia di patrimonio mediante apposito verbale sottoscritto dal rappresentante legale dell’Azienda USL Toscana centro.
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, fino all’importo massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2017, di euro 500.000,00 per l’anno 2018 e di euro 150.000,00 per l'anno 2019, la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, di interventi in materia di viabilità regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, in via preliminare e propedeutica al reperimento del finanziamento per la successiva realizzazione.
All'onere della spesa di cui al comma 1, per l’importo massimo nel triennio di euro 700.000,00, di cui euro 50.000,00 per l’anno 2017, euro 500.000,00 per l’anno 2018 ed euro 150.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019.
La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Isola del Giglio un contributo straordinario di euro 300.000,00, pari all'importo riconosciuto alla Regione Toscana come parte civile a titolo di risarcimento danni nel procedimento penale per l'incidente della motonave Costa Concordia, da destinare ai seguenti interventi:
risanamento conservativo e ristrutturazione dell'edificio denominato “La Delegazione” in località Giglio Porto;
ristrutturazione e adeguamento dell'edificio denominato “La Delegazione” in località Giglio Campese;
realizzazione di nuovi blocchi e alloggiamenti nei cimiteri di Giglio Castello e Giglio Porto.
L'erogazione della somma di cui al comma 1, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo fra la Regione e il Comune di Isola del Giglio ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
All'onere di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018.
In attuazione del piano strategico della costa la Giunta regionale, nell'ambito del progetto regionale n. 13 (Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare) del programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 – 2020, approvato con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47, predispone uno studio di fattibilità per promuovere lo sviluppo di uno o più poli industriali e tecnologici costieri dell'economia circolare, che favoriscano l'utilizzazione e il riuso a fini produttivi, il recupero dei rifiuti e il riciclo della materia dei rifiuti industriali e civili, nonché degli scarti delle lavorazioni industriali.
Per la realizzazione dello studio di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005), ove sussistano le condizioni di cui al comma 1 ter del medesimo articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2017.
Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
È assegnato per l’anno 2017 alla Provincia di Pisa un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 400.000,00, per la realizzazione della progettazione definitiva/esecutiva di una nuova sede del Liceo “G. Marconi” di San Miniato e Montopoli in Val D’Arno.
L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo fra la Regione e la Provincia di Pisa ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 e 2018.
La Giunta regionale promuove la stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato alla progettazione e realizzazione di interventi urgenti di rifunzionalizzazione e valorizzazione del teatro Ernesto Rossi di Pisa.
A seguito della stipula dell'accordo di valorizzazione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00.
All'onere di cui al comma 2, pari ad euro 100.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.
Per il riequilibrio della situazione patrimoniale della Fondazione sistema toscana (FST) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione stessa un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro 1.000.000,00, previa valutazione positiva da parte della Giunta regionale di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione.
All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse stanziate nell’ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Il contributo geotermico dovuto per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è versato direttamente alla Regione Toscana per una quota pari ad euro 580.000,00.
Al fine di assicurare un'efficace governance nei settori strategici della geotermia, delle politiche per lo sviluppo sostenibile, della valorizzazione della produzione e utilizzazione delle energie rinnovabili e della promozione delle tecnologie ambientali, le risorse versate alla Regione ai sensi del comma 1 sono utilizzate per l'assunzione delle iniziative necessarie all'acquisizione di quote di partecipazione a Co.Svi.G. s.c.r.l. fino al massimo consentito dallo statuto della medesima società.
Le entrate di cui al comma 1, pari ad euro 580.000,00, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del Titolo 4 "Entrate in conto capitale" e risultano parallelamente stanziate, per le finalità di cui al comma 2, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Il comma 1 bis dell’articolo 40 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”), è sostituito dal seguente:
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze