La presente legge istituisce il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) e ne definisce l'ambito di intervento ed i contenuti.
Nota soppressa.
Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65, art. 254.
Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 44.
Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 45.
Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 46.
Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 46.
Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 94.
Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 1.
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Vista la legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);
Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 30 settembre 2011;
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 settembre 2011;
Considerato quanto segue:
1. L’esigenza di istituire un piano integrato delle infrastrutture e della mobilità, quale nuovo strumento della programmazione regionale, al fine di razionalizzare il complesso degli strumenti e dei procedimenti di programmazione nelle materie attinenti al sistema delle infrastrutture di trasporto, alla logistica, al servizio di trasporto pubblico locale e alle politiche sulla mobilità;
2. Il carattere strategico della soluzione prescelta, che si pone in armonia con l’esperienza già maturata nell’ordinamento regionale per quanto attiene alla programmazione in materia ambientale;
3. La previsione che le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture di trasporto, di logistica, di trasporto pubblico locale e di mobilità siano contenute all’interno di un piano integrato che, conseguentemente, assume la denominazione di piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM);
4. L’esigenza che le strategie e gli obiettivi di cui al punto 3 risultino coerenti con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005;
5. L’esigenza di dettare una disciplina transitoria che mantenga fermi, nelle more dell’approvazione ed attuazione del PRIIM, gli atti di programmazione esistenti;
6. La necessità di procedere ad una puntuale ricognizione di tutti gli atti attinenti alla programmazione nelle materie coinvolte e quella di modificare le leggi regionali in materia di pianificazione territoriale e trasferimento delle funzioni, al fine di prevedere che obiettivi, finalità, tipologie di intervento, nonché il quadro delle risorse attivabili siano definiti all’interno del PRIIM;
7. L’opportunità di dare puntuale informazione alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale, annualmente, sugli stati di realizzazione del PRIIM, sui risultati di attuazione del piano stesso e sulle variazioni più rilevanti intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento, attraverso il documento di monitoraggio.
Approva la presente legge
La presente legge istituisce il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) e ne definisce l'ambito di intervento ed i contenuti.
Il PRIIM costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui
realizzare una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e merci;
ottimizzare il sistema di accessibilità alle città toscane, al territorio e alle aree disagiate e sviluppare la piattaforma logistica toscana quale condizione di competitività del sistema regionale;
ridurre i costi esterni del trasporto anche attraverso il riequilibrio e l’integrazione dei modi di trasporto, l’incentivazione dell’uso del mezzo pubblico, migliori condizioni di sicurezza stradale e la diffusione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione.
Il PRIIM
realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale;
qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico;
azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria;
interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana;
azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti.
Ai fini di cui al comma 1, il PRIIM:
definisce ed aggiorna periodicamente il quadro conoscitivo relativo allo stato delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, delle infrastrutture per la logistica, della domanda di mobilità e dell’offerta dei servizi;
promuove il coordinamento e l’integrazione delle politiche regionali per gli aspetti relativi alla mobilità e alle infrastrutture in riferimento agli altri piani e programmi di settore;
definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito di cui al comma 1;
individua le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui alla lettera c), determinandone i risultati attesi e gli indicatori, ed individua i criteri di ripartizione delle risorse a cui
in materia di viabilità regionale dall’articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
in materia di porti, aeroporti e vie navigabili di interesse regionale, dagli articoli 25 e 26 della l.r. 88/1998;
in materia di trasporto pubblico locale, dall’articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
in materia di promozione e sicurezza stradale, dall’articolo 1, comma 2, lettera a), e dall’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana).
La Giunta regionale presenta entro il
gli stati di realizzazione del PRIIM, con particolare riguardo a quanto
i risultati dell’attuazione del PRIIM con riferimento agli specifici obiettivi programmati;
le variazioni più rilevanti eventualmente intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento.
Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PRIIM sono individuate in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.
Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è inserito il seguente:
Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:
Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 è sostituita dalla seguente:
Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 è aggiunta la seguente:
Al comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 le parole: “A tal fine, il Consiglio regionale approva una deliberazione di indirizzo con la quale“ sono sostituite dalle seguenti: “Nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r. 55/2011”.
Il comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 è abrogato.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 88/1998 è aggiunta la seguente:
L’articolo 27 ter della l.r. 88/1998 è abrogato.
L’articolo 4 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è abrogato.
La rubrica dell’articolo 5 della l.r. 42/1998 è sostituita dalla seguente: “
Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 42/1998 è abrogato.
Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 42/1998 le parole: “
Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 42/1998 le parole: “
Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 42/1998 le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 42/1998 le parole “
Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), le parole: “
Fino all’approvazione del PRIIM e del documento attuativo in materia di viabilità regionale di cui all’articolo 4, conserva validità il programma pluriennale d’intervento sulle strade regionali già approvato al momento dell’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della l.r. 88/1998. Tale programma pluriennale può essere aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale.
Fino all’approvazione del PRIIM, i criteri da utilizzare per il riparto delle risorse a favore degli enti locali per la realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti e nelle vie navigabili di interesse regionale sono contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell’articolo 21 bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 Legge finanziaria per l’anno 2008). Tale deliberazione può essere aggiornata dal Consiglio regionale.
Fino all’approvazione del PRIIM, la Giunta regionale provvede, in attuazione dei criteri stabiliti nella deliberazione consiliare di cui al comma 2 ed in coerenza con il PIT, a specificare con i documenti attuativi annuali gli obiettivi operativi e le modalità di intervento e ad aggiornare il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale. Tali documenti sono trasmessi dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente.
Fino all’approvazione del PRIIM, mantiene efficacia il piano della mobilità e della logistica approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 giugno 2004, n. 63 (Piano regionale della mobilità e della logistica. Approvazione atto di programmazione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2000, n. 12 “Approvazione del Piano di Indirizzo territoriale. Art. 7 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5”).
In sede di prima applicazione, il PRIIM effettua la ricognizione e la verifica dello stato di attuazione degli atti regionali di programmazione in materia di mobilità e di infrastrutture diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2.
A seguito dell’approvazione del PRIIM, ovunque ricorrano le parole: “
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