Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 37.
Parole aggiunte con l.r. 21 giugno 2010, n. 37, art. 1.
Parole abrogate con l.r. 2 agosto 2010, n. 44, art. 1.
Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2010, n. 44, art. 1.
Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 4.
Note soppresse.
Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 83.
Rubrica così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 84.
Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 85.
Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 86.
Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 87.
Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 1.
Numero abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 2.
Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 3.
Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 4.
Articolo abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 5.
Note soppresse.
Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 7.
Comma così sostituito con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 7.
Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 152.
Nota soppressa.
Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 153.
Nota soppressa.
Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 cessano di avere applicazione con l'inizio della X legislatura regionale. Si veda in proposito l'articolo 10 bis, comma 1.
Note soppresse.
Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 1.
Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 2.
Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 2.
Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 2.
Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 2.
Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 3.
Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 4.
Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.
Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.
Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.
Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 6.
Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 6.
Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 6.
Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 7.
Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 8.
Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.
Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.
Lettera soppressa con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.
Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.
Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 10.
Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 11.
Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 12.
Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 13.
Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 13.
Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 13.
Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 14.
Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 15.
Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 16.
Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 17.
Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 18.
Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 19.
Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 20.
Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 12.
Rubrica inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 13.
Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 13.
Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 14.
Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 15.
Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 15.
Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 16.
Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 16.
Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 71.
Rubrica così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 72.
Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 72.
Lettera prima sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 73, ed ora così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 37.
Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 74.
Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 75.
Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 76.
Parole così sostituite con l.r. 13 febbraio 2015, n. 14, art. 1.
Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69, art. 1.
Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69, art. 2.
Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 1.
Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 2.
Rubrica così sostituita con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 3.
Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 3.
Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 4.
Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 16.
Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 6.
Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 7, ed ora abrogato con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 18.
Comma abrogato con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 8.
Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 18.
Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 2.
Capo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 1.
Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 2.
Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 3.
Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 4.
Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 5.
Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 6.
Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 7.
Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 8.
Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 9.
Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 10.
Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 11.
Parole inserite con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 12.
Comma inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 13.
Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 13.
Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 14.
Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 15.
Rubrica così sostituita con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 17.
Comma abrogato con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 17.
Allegato inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 10.
Ai soggetti di cui all’articolo 1 spettano:
l’indennità di carica di cui all’articolo 3;
l’indennità di funzione di cui all’articolo 5;
l’indennità di fine mandato di cui agli articoli 25 e 26;
l’assegno vitalizio di cui all’articolo 11 e seguenti
Ai soggetti di cui all’articolo 1 possono essere, inoltre, attribuiti supporti funzionali all’esercizio del mandato, quali, a titolo esemplificativo: uso di telefono cellulare; uso di computer portatile;
L’individuazione e la regolazione delle attribuzioni del comma 2 sono deliberate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.
L’Ufficio di presidenza del Consiglio può stabilire per i consiglieri, a fronte dell’attribuzione di uso del telefono cellulare, una quota percentuale pro capite di spesa a carico dei consiglieri stessi. Analoga decisione può essere assunta dalla Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.
L’indennità mensile di carica è stabilita nella misura del 65 per cento dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati,
Per la corresponsione dell’assegno di cui all’
Per i soggetti sospesi
Al titolare dell’indennità
Sull’indennità di carica di cui all’articolo 3 è effettuata una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento per la corresponsione dell’indennità di fine mandato e
La trattenuta
Ai titolari dell’indennità di cui all’articolo 3 che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta, un’indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati
consigliere segretario del Consiglio, presidente di commissione, portavoce dell’opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento;
vicepresidente e consigliere segretario di commissione,
Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l’indennità più favorevole.
L’indennità di cui all’articolo 3 non può cumularsi con assegni, indennità o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.
I soggetti di cui all’articolo 1 dichiarano, entro il 30 settembre di ogni anno, le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma 1 ovvero effettuano una dichiarazione negativa. La competente struttura del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità.
In caso di inadempimento all’obbligo di cui al comma 2, il presidente del Consiglio diffida, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, ad adempiere all’obbligo di dichiarazione entro i successivi quindici giorni. Nel caso in cui persista l’inadempimento, il presidente del Consiglio ne informa l’assemblea non oltre la prima seduta successiva.
Ai consiglieri che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche si applicano le norme dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); la relativa comunicazione alle amministrazioni di appartenenza è effettuata dal presidente del Consiglio all’atto della proclamazione.
I consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni possono effettuare l’opzione di cui all’articolo 68 del d.lgs 165/2001 in qualsiasi momento, mediante comunicazione al presidente del Consiglio che ne dà immediata notizia all’amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L’opzione ha effetto dal mese successivo a quello in cui la comunicazione risulta pervenuta all’amministrazione interessata. Se è effettuata all’atto della proclamazione dell’elezione, l’opzione ha effetto dalla medesima data. Con le stesse modalità può essere modificata l’opzione esercitata.
I consiglieri che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di appartenenza, hanno diritto a percepire il rimborso spese di cui
L’elezione al Parlamento nazionale o europeo o al Consiglio di altra regione o la nomina a componente della Giunta di altra regione determina la cessazione del diritto al trattamento indennitario di cui all’articolo 2, a decorrere dalla data di proclamazione o di nomina nella carica e sino all’eventuale opzione per la carica presso la Regione Toscana.
del Consiglio;
dell’Ufficio di presidenza del Consiglio;
della Giunta;
della Conferenza per la programmazione dei lavori del Consiglio;
delle commissioni permanenti,
La riduzione di cui al comma 3 si applica anche nel caso di assenza ad una delle sedute che il medesimo organo collegiale tiene nell’arco della stessa giornata.
Si considera presente il soggetto che facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 3, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del Consiglio o dal presidente della Giunta di rappresentare il Consiglio o la Giunta.
Si considerano presenti la consigliera e la componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 dello stesso d.lgs. 151/2001.
La consigliera e la componente della Giunta sono tenute a presentare alla competente struttura del Consiglio, prima dell’inizio dei periodi di cui al comma 6, il certificato medico indicante la data presunta del parto, e nei trenta giorni successivi al parto ovvero all’adozione o all’affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l’adozione o l’affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Si considera presente il consigliere o il componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di congedo di paternità nei casi previsti dall’articolo 28 del d.lgs. 151/2001. Il consigliere e il componente della Giunta sono tenuti a presentare alla competente struttura del Consiglio la certificazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 28.
L’Ufficio di presidenza determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri, sentita la Giunta per quanto disposto dal comma 3, lettera c).
I rimborsi spese di cui
I rimborsi spese di cui al comma 1 rientrano tra i redditi di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come da ultimo modificato con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 L.7 aprile 2003, n. 80).
La corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese decorre:
dalla data della proclamazione per i consiglieri e per il presidente della Giunta;
dalla data della nomina per i componenti della Giunta;
dalla data della rispettiva
Al termine della legislatura, la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese cessa:
per i consiglieri e per i titolari delle cariche di cui al comma 1 lettera c), alla data della prima riunione del nuovo Consiglio eletto;
per il presidente ed i componenti della Giunta, alla proclamazione del nuovo presidente.
In caso di cessazione dalla carica nel corso della legislatura, la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese cessa:
per i consiglieri, alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio;
per i componenti della Giunta regionale, alla data di cessazione della permanenza nella carica, risultante da apposita comunicazione del presidente della Giunta;
per i titolari delle cariche di cui al comma 1 lettera c), alla data di cessazione della permanenza nelle cariche stesse.
Nei casi previsti dall’articolo 126 della Costituzione, le indennità ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti della Giunta, alla data dello scioglimento del Consiglio.
I soggetti di cui all’articolo 1 i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell’esercizio del proprio mandato, hanno diritto all’assegno vitalizio indipendentemente dall’età e dalla durata effettiva del mandato stesso.
Qualora l’inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall’esercizio del mandato, l’assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.
Se nonostante la dichiarazione di inabilità il soggetto svolge un’attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l’assegno vitalizio non spetta, e se già concesso è revocato. Il competente ufficio del Consiglio regionale può disporre ogni accertamento e può richiedere all’interessato l’esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo la sospensione dell’erogazione dell’assegno fino a quando l’interessato non adempia.
Ai fini del comma 3, l’esercizio di cariche pubbliche elettive non costituisce attività di lavoro.
Ai fini della presente legge, le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro.
L’accertamento dell’invalidità di cui all’articolo 12 è compiuto, con i criteri vigenti in materia di previdenza sociale, da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall’Ufficio di presidenza e uno indicato dall’interessato.
Sulle conclusioni del collegio medico delibera l’Ufficio di presidenza, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
L’assegno vitalizio decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 12, comma 1, qualora il soggetto non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l’ammontare dell’assegno vitalizio è quello minimo previsto dall’articolo 18. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, l’ammontare dell’assegno è commisurato al numero di anni per i quali i contributi sono stati versati.
Il soggetto che ha versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed abbia almeno trenta mesi di anzianità contributiva ha facoltà di continuare, qualora cessi dal mandato, il versamento per il tempo occorrente a completare i cinque anni necessari a conseguire il diritto all’assegno vitalizio minimo; l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il soggetto ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età. Per periodi di contribuzione inferiori ai trenta mesi non è consentita la facoltà di continuare il versamento ed è dovuta la restituzione di quanto già versato senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
La stessa facoltà compete agli aventi diritto di cui all’articolo 20, qualora il dante causa sia deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l’assegno vitalizio.
La domanda per l’ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio del Consiglio entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dalla morte del consigliere o del componente della Giunta. All’atto della domanda, l’interessato può optare per il versamento in unica soluzione oppure per il versamento mensile per il periodo necessario al completamento del quinquennio.
Il soggetto di cui all’articolo 1 cessato dal mandato per decadenza non può esercitare la facoltà di cui al comma 1, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 16, comma 1.
I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari, qualora cessino di corrisponderli, sono messi in mora dal competente ufficio del Consiglio, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca l’ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 16, comma 1.
I soggetti sospesi
I soggetti di cui all’articolo 1 che cessano dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per conseguire il diritto all’assegno vitalizio e che non intendono, a tali effetti, continuare il versamento dei contributi, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
La facoltà di cui al comma 1 si esercita con domanda al presidente del Consiglio, da inoltrare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del mandato.
La stessa facoltà di cui al comma 1, nel caso di decesso del soggetto, compete agli aventi diritto di cui all’articolo 20. In tali casi, la domanda al presidente del Consiglio deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal decesso.
Nel caso di rielezione al Consiglio regionale della Toscana o a presidente della Giunta regionale o di ulteriore nomina a componente della Giunta regionale, la nuova contribuzione si considera prosecuzione della precedente. In tali casi si applicano le aliquote fissate dall’articolo 18. E’ data facoltà di optare per il mantenimento dell’assegno vitalizio corrispondente agli anni già maturati nelle misure previste dall’articolo 27, comma 1, restando comunque soggetti alla trattenuta di cui all’articolo 4, ridotta ai sensi dell’articolo 18, comma 6.
L’ammontare dell’assegno vitalizio è determinato in percentuale sull’indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l’assegno.
La misura dell’assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
anni di contribuzione: 5 percentuale sull’indennità mensile lorda: 20 per cento
anni di contribuzione: 6 percentuale sull’indennità mensile lorda: 23 per cento
anni di contribuzione: 7 percentuale sull’indennità mensile lorda: 26 per cento
anni di contribuzione: 8 percentuale sull’indennità mensile lorda: 29 per cento
anni di contribuzione: 9 percentuale sull’indennità mensile lorda: 32 per cento
anni di contribuzione: 10 percentuale sull’indennità mensile lorda: 35 per cento
anni di contribuzione: 11 percentuale sull’indennità mensile lorda: 38 per cento
anni di contribuzione: 12 percentuale sull’indennità mensile lorda: 41 per cento
anni di contribuzione: 13 percentuale sull’indennità mensile lorda: 44 per cento
anni di contribuzione: 14 percentuale sull’indennità mensile lorda: 47 per cento
anni di contribuzione: 15 e oltre percentuale sull’indennità mensile lorda: 50 per cento
Le percentuali di cui al comma 2 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della l. 266/2005.
I consiglieri o il presidente della Giunta rieletti e i componenti della Giunta nuovamente nominati, che già siano destinatari di assegno vitalizio, hanno facoltà di continuare il versamento dei contributi nella misura di cui all’articolo 4 e l’assegno vitalizio è determinato nell’ammontare previsto dal comma 2.
I soggetti di cui al comma 4 hanno altresì facoltà di mantenere l’assegno vitalizio maturato e restano comunque soggetti alla trattenuta dell’articolo 4 come ridotta ai sensi del comma 6.
Ai soggetti che hanno maturato oltre quattordici anni di contribuzione e a coloro che si trovano nell’ipotesi prevista dal comma 4 e dall’articolo 17, comma 3, la trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per l’assegno vitalizio di cui all’articolo 4 è ridotta dalla misura del 17 per cento a quella del 10 per cento.
L’assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto cessato dal mandato ha maturato i requisiti di cui all’articolo 11.
Nel caso in cui il soggetto, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, l’assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
La corresponsione dell’assegno vitalizio cessa al termine del mese in cui avviene il decesso del titolare.
In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l’assegno stesso viene riversato, nei casi e nella misura di cui all’articolo 21:
al coniuge finché nello stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione per sua responsabilità, fatte salve le diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria;
ai figli legittimi, legittimati, adottivi naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori di anni diciotto;
al convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio che perduri stabilmente da almeno tre anni. A tal fine, il consigliere, al momento di assunzione della carica, rende, sensi dell’articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarazione in cui si indicano le generalità del convivente e la data d’inizio della convivenza. Nel caso in cui la convivenza abbia inizio nel corso dell’esercizio del mandato, la dichiarazione è resa a tale momento ed il periodo di stabilità richiesto è calcolato a decorrere dalla data della dichiarazione stessa.
Il competente ufficio del Consiglio regionale può chiedere ai figli maggiorenni inabili al lavoro di cui al comma 1, lettera c) di sottoporsi a visita del collegio medico di cui all’articolo 13.
Per la corresponsione dell’assegno vitalizio indiretto i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare domanda diretta al presidente del Consiglio corredata dai documenti indicati dal competente ufficio del Consiglio.
Il diritto all’assegno vitalizio indiretto si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il decesso del soggetto beneficiario. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera d) il diritto si estingue nel momento in cui il beneficiario contrae matrimonio.
I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che intendono avvalersi del beneficio della reversibilità dell’assegno vitalizio a favore del convivente, ai sensi del comma 1, lettera d), presentano entro il termine di trenta giorni la dichiarazione relativa alla convivenza già in atto.
L’ammontare dell’assegno vitalizio indiretto previsto per i soggetti di cui all’articolo 20 è stabilito in percentuale sull’assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:
al coniuge o in assenza di questi al convivente, in mancanza di figli aventi diritto all’assegno: 60 per cento;
al coniuge o in assenza di questi al convivente e ai figli aventi diritto all’assegno: 60 per cento al coniuge o in assenza di questi al convivente, 15 per cento ad ogni figlio, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell’assegno; se i figli aventi diritto all’assegno sono più di due la quota percentuale dell’assegno è stabilita in parti uguali per ciascun figlio;
ai figli aventi diritto, in assenza del coniuge o del convivente: 60 per cento nel caso che un solo figlio ne abbia diritto, aumento del 15 per cento per ogni ulteriore figlio avente diritto, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell’assegno, con suddivisione della quota percentuale complessiva in parti uguali per ciascun figlio.
L’assegno vitalizio indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Le disposizioni degli articoli 20 e 21 si applicano ai soggetti di cui all’articolo 1 e ai loro aventi causa.
I soggetti di cui all’articolo 20 hanno diritto all’assegno vitalizio indiretto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, indipendentemente dalla sua età, a condizione che i contributi siano stati versati per almeno cinque anni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio contributivo sia stato completato ai sensi dell’art. 15, comma 2.
La corresponsione dell’assegno vitalizio indiretto cessa al termine del mese in cui avviene la perdita delle condizioni di cui all’articolo 20 o il decesso del beneficiario.
In caso di decesso avvenuto per cause di servizio, l’assegno vitalizio indiretto compete agli aventi diritto, nella misura minima stabilita dall’articolo 18, anche se il soggetto di cui all’articolo 1 deceduto non abbia versato contributi per cinque anni.
L’Ufficio di presidenza delibera in ordine all’assicurazione contro gli infortuni e l’invalidità permanente, anche derivante da malattia, dei consiglieri, del presidente della Giunta e dei componenti della Giunta, per la durata del loro mandato.
Il costo della polizza è coperto con trattenute d’ufficio sulle indennità.
L’indennità di fine mandato spetta:
ai soggetti di cui all’articolo 1
ai soggetti di cui all’articolo 1 che cessino dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, escluso il caso di cessazione del mandato per decadenza salvo il diritto alla restituzione delle relative trattenute, senza interessi;
agli aventi diritto di cui all’articolo 20, in caso di decesso del dante causa durante l’esercizio del mandato.
La misura dell’indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato,
Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
Il soggetto che abbia già beneficiato della liquidazione dell’indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione o ulteriore nomina in legislatura non immediatamente successiva a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi.
L’attribuzione dell’indennità viene effettuata dalla competente struttura del Consiglio entro tre mesi dall’inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.
Per i consiglieri in carica fino alla quinta legislatura, l’ammontare dell’assegno vitalizio è determinato in percentuale dell’indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l’assegno vitalizio, nelle seguenti misure:
anni di contribuzione: 5 percentuale sull’indennità mensile lorda: 30 per cento
anni di contribuzione: 6 percentuale sull’indennità mensile lorda: 33 per cento
anni di contribuzione: 7 percentuale sull’indennità mensile lorda: 36 per cento
anni di contribuzione: 8 percentuale sull’indennità mensile lorda: 39 per cento
anni di contribuzione: 9 percentuale sull’indennità mensile lorda: 42 per cento
anni di contribuzione: 10 percentuale sull’indennità mensile lorda: 45 per cento
anni di contribuzione: 11 percentuale sull’indennità mensile lorda: 48 per cento
anni di contribuzione: 12 percentuale sull’indennità mensile lorda: 51 per cento
anni di contribuzione: 13 percentuale sull’indennità mensile lorda: 54 per cento
anni di contribuzione: 14 percentuale sull’indennità mensile lorda: 57 per cento
anni di contribuzione: 15 percentuale sull’indennità mensile lorda: 6 0 per cento
anni di contribuzione: 16 e oltre percentuale sull’indennità mensile lorda: 63 per cento
Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della l. 266/2005.
I soggetti di cui all’articolo 1 in carica all’entrata in vigore della presente legge che nella settima legislatura abbiano optato per il regime di astensione dal versamento dei contributi previdenziali, in attuazione delle previsioni, allora vigenti, di cui all’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali), come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 52, hanno la facoltà di richiedere, con le modalità definite dall’Ufficio di presidenza, il riscatto delle annualità non versate, da realizzarsi entro il termine di corresponsione dell’indennità di fine mandato, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, con oneri a totale carico del richiedente.
Ai soggetti di cui all’articolo 1 che si recano fuori del territorio regionale per ragioni del loro ufficio spetta
La missione è preventivamente autorizzata dal presidente del Consiglio per i consiglieri e
Il giorno, l’ora di inizio ed il termine della missione e le altre indicazioni di spesa relative alla missione stessa devono risultare da dichiarazione sottoscritta dall’interessato, resa attraverso il modulo predisposto dalla struttura regionale competente.
Ai soggetti di cui all’articolo 1 che si rechino in missione in rappresentanza della Regione è dovuto il rimborso delle spese sostenute per motivi di rappresentanza o in ragione della carica ricoperta, dietro presentazione di idonea documentazione o, in mancanza, di dichiarazione sostitutiva dell’interessato.
I soggetti di cui all’articolo 1, autorizzati a recarsi in missione, possono chiedere l’anticipazione delle presumibili spese.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge si fa fronte, per l’esercizio 2008, con gli stanziamenti previsti dal capitolo 100 del bilancio del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi si provvede mediante i corrispondenti capitoli del bilancio del Consiglio regionale.
Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali);
13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
30 giugno 1986, n. 31 (Modifica alla legge regionale 48/1983 contenente: norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali);
16 novembre 1987, n. 55 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 concernente norme sulla previdenza l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
8 febbraio 1994, n. 20 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
29 marzo 1994, n. 27 (Ulteriore integrazione alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
27 febbraio 1995, n. 22 (Nuove modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
28 marzo 2000, n. 46 (Legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato dei Consiglieri della Regione Toscana”. Modifiche);
11 luglio 2000, n. 59 (Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali: modificazioni);
16 agosto 2001, n. 37 (Legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 “Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali” e legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 “Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali”. Modifiche);
31 ottobre 2001, n. 52 (Modifiche alle leggi regionali 13 giugno 1983, n. 47 “Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali” e successive modificazioni, e 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni, e l’indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana” e successive modificazioni);
18 febbraio 2002, n. 6 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 “Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali”);
8 marzo 2004, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 “Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali”. Modifiche);
3 agosto 2004, n. 45 (Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana”);
28 luglio 2006, n. 36 (Ambito di applicazione nell’ordinamento regionale dell’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Legge finanziaria per il 2006”).
Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale), sono soppresse le parole: “nonché la normativa in materia di indennità, rimborsi spese, trattamenti di missione, aspettative, assicurazioni e previdenza prevista per i componenti della Giunta che ricoprono la carica di Consigliere regionale”.
Firenze