La Regione, come previsto dalla [legge n. 97/1994], art. 19, attiva interventi di credito agevolato per il trasferimento di attività economiche in zone montane, definendo con appositi provvedimenti uno specifico fondo presso la Fidi Toscana SpA, nonché le relative direttive di attuazione, le modalità, i requisiti e i criteri per l’accesso ai benefici; analoghi benefici possono essere attribuiti a coloro che già svolgono attività economiche in zone montane.