La Regione Toscana disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi e promuove le opportune iniziative ai fini della loro tutela e conservazione.
Nota soppressa.
Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 2.
Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 3.
Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 8.
Parole sostituite con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 5.
Parole sostituite con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.
Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 2.
Comma sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.
Parole cassate con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 3.
Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 4.
Allegati abrogati con l.r. 17 luglio 1997, n. 52 , art. 5 .
V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".
Articolo abrogato con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.1.
Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.2.
Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.3.
Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.
Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.5.
Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.6.
Lettera la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.
Comma la cui modifica è stata stabilita con Del. C. 21 settembre 1999, n. 242.
Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 40.
Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 41.
Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 41.
Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 42.
Nota soppressa.
Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 44.
Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 44.
Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 45.
Nota soppressa.
Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 3.
Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 4.
Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 4.
Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 4.
Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 4.
Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 5.
Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 5.
Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 6.
Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 7.
Parole aggiunte con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 8.
Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 8.
Parola così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 10.
Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.
Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 48.
Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.
Comma inserito con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1.
La Regione Toscana disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi e promuove le opportune iniziative ai fini della loro tutela e conservazione.
I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
Tuber Melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone;
Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nera;
Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidium Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
L’esame per l’accertamento della specie può essere fatto a vista
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all’ articolo 6
Agli effetti della presente legge i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.
Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della L. 752/1985, nelle tartufaie "coltivate" ed in quelle "controllate" compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.
Le tabelle di cm. 20 x 30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra dovrà specificare quanto segue: "Raccolta di tartufi riservata. Attestazione comunale n....".
Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.
Al fine di recar minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1 maggio al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolazione e cattura e nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della l.r. 3/1994.
Per tartufaie "controllate" si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorrizate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.
Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, nonché di tutela dell’ecosistema nel suo complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche econologiche della tartufaia:
opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;
trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
eliminazione della vegetazione infestante;
sarchiature superficiali dell’area coltivata; dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;
sfoltimento dei polloni sulle ceppaie e, se in presenza di vegetazione eccessivamente fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;
irrigazioni e pacciamature;
adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche agricole rispettose dell’ecosistema tartufigeno.
E’ considerata operazione di incremento di tartufaia naturale, l’inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorrizate, nella tartufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato, in numero non inferiore a 30 piante/Ha.
Qualora l’inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, il Comune competente per territorio può derogare a quanto previsto dal 3º comma, sentito il parere
Per tartufaie "coltivate" si intendono quelle costituite da impianto ex-novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in numero non inferiore a 100 piante/ha.
Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distribuzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.
Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:
Il richiedente inoltra al Comune competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.
Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:
mappa catastale particellare in duplice copia dell’area interessata dalla tartufaia;
documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell’area;
relazione tecnica comprendente:
- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall’intervento;
- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell’area (terreno, vegetazione, microclima);
- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;
- durata presunta per l’esecuzione degli interventi previsti;
- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;
- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all’impianto della tartufaia coltivata e/o controllata;
Il Comune effettua l’istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti e della rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti.
In caso di approvazione del progetto il Comune autorizza l’inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.
Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell’avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:
dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;
attestato della Ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all’impianto sono micorrizate con le specie indicate;
attestato di controllo delle piantine preventivamente micorrizate da porre a dimora nella tartufaia rilasciato
Il Comune verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l’attestato di riconoscimento entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza della presente legge.
Tale attestato ha validità di anni 5 a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell’interessato.
Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo art. 7, comma 3, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.
Il proprietario o conduttore del fondo tabellato il quale non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all’ art. 21della presente legge, comma 1, lettera o) ed avrà l’obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comune entro il termine da questi stabilito.
L’inosservanza dell’obbligo stabilito al precedente comma, autorizza il Comune a fare i lavori necessari e a provvedere alla riscossione delle relative spese.
Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell’ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l’impianto di nuove tartufaie.
Al fine di garantire l’organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all’interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri da tabellare aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell’area effettivamente oggetto d’intervento.
Il Comune approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l’attestazione con le procedure dell’ art. 6, previa acquisizione del parere tecnico
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché di gestione delle tartufaie e di valorizzazione del prodotto, possono costituirsi associazioni dei raccoglitori.
Il riconoscimento da parte dei competenti Organi Regionali di dette associazioni avverrà con le procedure di cui alla l.r. 35 del 4 agosto 86.
Le associazioni che ottengono il riconoscimento ai sensi della l.r. 35/1986, per poter accedere alle facilitazioni e agevolazioni previste dalla presente legge, dovranno dimostrare che il loro statuto prevede lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni e che almeno il 50% dei soci sono residenti o nelle aree geografiche di cui all’ art. 15o nei territori dove abitualmente svolgono la loro attività di ricerca.
Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l’accertamento della sua idoneità.
Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.
L’esame di idoneità verte sul riconoscimento delle varie specie di tartufi, le tecniche di raccolta ed il miglioramento delle tartufaie nonché le tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, le normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.
Un dipendente
Sono esentati dall’esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.
L’aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l’idoneità, richiede al Comune di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia. L’età minima dei raccoglitori non può essere inferiore a 14 anni.
Il tesserino ha validità quinquennale ed è rinnovato su richiesta dell’interessato.
Il tesserino ha validità sull’intero territorio nazionale.
Presso
Fatte salve tutte le altre disposizioni non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 10, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.
La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l’ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, con l’apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
Le buche aperte per l’estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.
E’ in ogni caso vietato:
la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario;
I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.
I tartufi interi devono essere venduti separati dai tartufi spezzati.
I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.
Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensioni inferiore.
Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata all’ art. 2, e la zona geografica di raccolta.
Allo scopo di qualificare la produzione regionale tartuficola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, vengono individuate le seguenti aree geografiche di raccolta:
tartufo toscano bianco del Casentino;
tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;
tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;
tartufo toscano bianco del Mugello;
tartufo toscano bianco della Val Tiberina.
La Giunta regionale
I Comuni ricadenti nelle zone di cui al primo e secondo comma, allo scopo di tutelare gli ambienti tartufigeni, possono individuare e delimitare le aree di effettiva produzione di tartufi attraverso gli strumenti e le procedure
La lavorazione del tartufo per la conservazione e successiva vendita può essere effettuata, per le specie di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente:
dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura al Registro ditte nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e/o iscritte nel corrispondente settore del Registro delle imprese;
dai consorzi volontari, di cui al precedente articolo 7;
Sono fatte salve le norme di cui alla L. 9 febbraio 1963 n. 59.
I tartufi conservati
E’ fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari di cui alla L. 30 aprile 1962 n. 283e relativo regolamento di esecuzione nonché successive modificazioni ed integrazioni.
I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l’aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell’etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.
L’impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre a quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sull’etichetta con termini appropriati e comprensibili.
E’ vietato in ogni caso l’uso di sostanze coloranti.
Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum. uncinatum. mesentericum;
profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell’etichetta.
Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.
Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689"Modifiche al sistema penale"
Gli agenti accertatori procedono al sequestro dei tartufi raccolti, messi in commercio o comunque detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.
Salvo il caso in cui emetta ordinanza di archiviazione,
In caso di pagamento in misura ridotta, la confisca è disposta con apposita ordinanza.
Ai fini della presente legge è considerato recidivo colui che dopo aver commesso una delle infrazioni di cui al primo comma dell’ articolo 21, ne commette, nei cinque anni successivi, un’altra, ancorché diversa dalla precedente.
Le infrazioni accertate con provvedimento amministrativo o giurisprudenziale definitivo sono annotati, su richiesta
Alla terza violazione contestata è previsto il ritiro del tesserino per 1 anno.
Permangono in vigore le attestazioni di tartufaia "coltivata" e "controllata" rilasciate ai sensi della precedente l.r. 58/1988.
L’attestato di cui al punto c) del comma 1.3 dell’ art. 6dovrà essere esibito dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale della relativa metodologia di controllo.
Le associazioni dei tartufai già riconosciute, hanno un anno di tempo dall’entrata in vigore della presente legge per adeguarsi alla nuova normativa.
Permane in vigore la validità dei tesserini rilasciati sulla base della precedente normativa (l.r. 58/1988)
Il versamento della
Le associazioni dei tartufai già riconosciute ai sensi della l.r. 35/1986 , per poter accedere alle facilitazioni e agevolazioni previste dalla presente legge, devono, entro un anno, conformare il loro statuto a quanto richiesto dal precedente articolo 8, comma 3.
La legge regionale 3 agosto 1988 n. 58, modificata dalla l.r. 4 luglio 1989 n. 42è abrogata.
Firenze