Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 agosto 1989, n. 51 .
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .
Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 marzo 2000, n. 26 .
Al personale trasferito all'agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) o all'agenzia di promozione economica della Toscana (APET) prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, con oneri a carico delle rispettive agenzie, le disposizioni dell' articolo 150 della legge regionale n. 51 del 1989 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge. All'atto della definitiva cessazione dal servizio presso l' ARTEA o l' APET di ogni interessato, la Regione versa all'agenzia una somma pari alla differenza di cui all' articolo 150 , comma 5, virtualmente calcolata, secondo i criteri ivi indicati, sullo stipendio del dipendente in godimento al momento del trasferimento.
La disposizione di cui all'articolo 3 della presente legge si applica con decorrenza dalla data di cui all' articolo 20, comma 2 della legge regionale n. 59 del 1996
Firenze