Il nono visto del preambolo della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)è sostituito dal seguente:
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Il punto 12 del preambolo della l.r. 58/2009 è sostituito dal seguente:
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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed m), dello Statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia);
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni);
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n.7 (Istruzioni per l’applicazione dell’“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare, il titolo VI, capo V, “Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 luglio 2018, n. 39/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio);
Considerato quanto segue:
1. La disciplina tecnica in materia di costruzioni in zona sismica è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi, che ne hanno modificato la portata e gli effetti;
2. In particolare, sono mutate significativamente le norme tecniche per le costruzioni da rispettare per la realizzazione degli interventi edilizi;
3. È necessario assicurare l’interpretazione e l’applicazione delle nuove disposizioni normative quanto più possibile omogenea da parte di tutte le strutture tecniche competenti della Regione in materia di prevenzione sismica e di controllo, nonché da parte di tutti i professionisti che operano nel settore edilizio e sismico;
4. Per le finalità di cui al punto 3, è necessario che la Regione si doti di un organismo tecnico consultivo a supporto della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti;
5. È opportuno consolidare la collaborazione tecnica con le università degli studi aventi sede nel territorio regionale, in particolare, con il Dipartimento di ingegneria civile ed industriale dell’Università degli studi di Pisa, con il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale e con il Dipartimento di architettura dell’Università degli studi di Firenze;
6. È opportuno consolidare la collaborazione tecnica con i professionisti dei settori interessati attraverso il coinvolgimento degli ordini professionali maggiormente impegnati nell’attività di riduzione del rischio sismico;
Approva la presente legge
Il nono visto del preambolo della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)è sostituito dal seguente:
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Il punto 12 del preambolo della l.r. 58/2009 è sostituito dal seguente:
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Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 58/2009 è aggiunta la seguente:
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La lettera b), del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 58/2009 è sostituita dalla seguente:
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La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 58/2009 è sostituita dalla seguente:
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Dopo l’articolo 3 della l.r. 58/2009 è inserito il seguente:
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Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 58/2009 è abrogato.
L’articolo 5 della l.r. 58/2009 è sostituito dal seguente:
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In sede di prima applicazione, il Comitato tecnico scientifico (CTS) di cui all’articolo 3 bis della l.r. 58/2009, è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino alla nomina del CTS ai sensi del comma 1, resta in carica il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2010, n. 606 (Istituzione del Comitato tecnico scientifico in materia di rischio sismico per la Regione Toscana ed approvazione del disciplinare) che svolge le funzioni di cui all’articolo 3 bis della l.r. 58/2009.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 104 della l.r. 65/2014, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche).
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181 della l.r. 65/2014, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).
Firenze