Nell’ambito degli indirizzi di cui all’ articolo 4 dello Statuto e delle competenze trasferite alla Regione ai sensi del titolo V del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché delle strade private.