Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l' [articolo 117, comma sesto, della Costituzione];
Visto l' articolo 42 dello Statuto;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CR (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196] (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CR), e in particolare la Parte I, Titolo I, Capo II;
Vista la [legge regionale 3 aprile 2006, n. 13] (Trattamento delle categorie particolari di dati personali e di quelli relativi a condanne penali da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo), ed in particolare l'articolo 1, comma 1;
Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 20 maggio 2021;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la preliminare deliberazione n. 811 del 2 agosto 2021 di adozione dello schema di regolamento;
Visto il parere favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 settembre 2021;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2021, n. 1069;
Considerato quanto segue:
1. in attuazione del [d.lgs. 196/2003] la Regione Toscana ha approvato la [l.r. 13/2006] e il regolamento attuativo [della stessa l.r. 13/2006], emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 6/R;
2. l’[articolo 2 sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003], in seguito a modifica attuata dal [d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101] di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, prevede che i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del citato Regolamento (UE) 2016/679, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, e l’[articolo 2 octies, comma 5, del d.lgs. 196/2003], dispone che, quando il trattamento dei dati di cui allo stesso articolo (dati personali relativi a condanne penali e a reati) avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 sexies dello stesso [d.lgs. 196/2003];
3. nel 2018 ha trovato applicazione quindi la nuova normativa comunitaria e statale in materia di protezione dei dati ed inoltre negli ultimi anni si è verificata un'evoluzione del quadro normativo in vari settori di competenza delle regioni, delle aziende sanitarie e degli altri enti dipendenti o vigilati dalla Regione;
4. la [l.r. 13/2006], così come adeguata alla normativa vigente nazionale ed europea dalla [legge regionale 6 luglio 2020, n. 51] (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019), all'articolo 1 prevede che il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo è disciplinato con regolamento regionale nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679 e del novellato [d.lgs. 196/2003];
5. si rende necessario pertanto approvare un nuovo regolamento, in attuazione della [l.r. 13/2006], così come modificata, provvedendo al tempo stesso ad abrogare il d.p.g.r. 6/R/2013;
6. i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente regolamento non riguardano i dati non compresi tra quelli riconducibili alle categorie particolari di dati personali e a quelli relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e i trattamenti individuati non concernono:
- i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività;
- i trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica;
- i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
- i trattamenti di dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza ai fini dell’applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
7. il regolamento riveste carattere di urgenza per consentire il sollecito adeguamento dell'ordinamento regionale ai mutamenti del quadro normativo della materia.
Si approva il presente regolamento