Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione;
visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;
vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23 "Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)";
visto il parere della Direzione generale della Presidenza del 23 marzo 2015.
vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento 23 marzo 2015, n. 285;
visto il parere con raccomandazioni espresso dalla quarta commissione consiliare nella seduta del 26 marzo 2015;
vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2015, n. 581;
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario modificare il d.p.g.r. 23/R/2010 a seguito delle modifiche alla l.r. 8/2006 approvate con la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio". Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio).
2. E' altresì necessario intervenire su alcune disposizioni al fine di meglio precisarne l'ambito di applicazione.
3. E' accolto il parere della quarta commissione consiliare, ad eccezione del primo punto delle raccomandazioni ivi formulate, in quanto la l.r. 8/2006, all'art. 10 comma 1 bis, lettera a), demanda al regolamento interno della piscina la previsione di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria.
Si approva il presente regolamento