Al comma 2 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Al comma 3 dell'articolo 3 prima delle parole "
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Vista la legge 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni;
Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2017;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 672 del 19 luglio 2017;
Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del 18 luglio 2017 e di dover adeguare conseguentemente il testo all'osservazione ivi formulate ;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 luglio 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2017, n. 829;
Considerato quanto segue:
1. Le modifiche al regolamento vigente si sono rese necessarie sia per correggere alcuni errori materiali che al fine di semplificare la disciplina del procedimento di rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico nonchè le modalità di rilascio delle medesime;
2. In particolare, le modifiche di cui agli articoli 2, 9, 17, 28 e 29 si sono rese necessarie al fine di adeguare la disciplina regolamentare ai successivi interventi legislativi in materia;
3. Preso atto del parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del 18 luglio 2017 e di dover adeguare il testo all'osservazione ivi formulata e relativa all’articolo 2 (Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 60/R/2016) al fine di rendere maggiormente chiara la disciplina relativa alle modalità di accorpamento di più concessioni del bene demaniale in relazione alle eventuali diverse scadenze delle concessioni stesse;
Si approva il presente regolamento:
Al comma 2 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Al comma 3 dell'articolo 3 prima delle parole "
L'articolo 4 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Al comma 2 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Il comma 3 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Al comma 4 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
Il comma 5 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Al comma 1 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 60/R/2016 il primo inciso è sostituito dal seguente:
"
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 60/R/2016 dopo la parola "
Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Al comma 4 dell'articolo 11 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
Il comma 5 dell'articolo 11 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.
Il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 60/R/2016, le parole "
Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
"
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserita la seguente:
"
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Alla lettera b) del comma 2, dell'articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserita la seguente:
"
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
Il comma 1 dell'articolo 18 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Al comma 1 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Al comma 1 dell'articolo 23 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 60/R/2016 prima della parola "
Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserita la seguente:
"
Il comma 3 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Il comma 2 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 6 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Al comma 1 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Al comma 1, primo inciso dell'articolo 27 del d.p.g.r. 60/R/2016, le parole "
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
La lettera c) del comma 3 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
Al comma 1 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
Il comma 5 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Dopo il comma 5 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
"
Il comma 9 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.
Al comma 5 dell'articolo 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 dopo la parola "
Al comma 2 dell'articolo 30 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Il comma 2 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 3 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole
Al comma 4 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Dopo il comma 4 dell'articolo dell'articolo 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente comma:
"
Il comma 1 dell'articolo 32 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 33 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
Al comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
Al comma 1 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
La lettera n) del comma 1 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
I commi 2 e 3 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono abrogati.
Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono aggiunte le seguenti parole "
Al comma 5 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Il comma 5 dell'articolo 36 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Dopo il comma 6 dell'articolo 36 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
"
La rubrica dell'articolo 38 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente: "
Al comma 1 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 60/R/2016, è sostituita dalla seguente:
"
Dopo il comma 1 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente comma:
"
Al comma 1 dell'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente comma:
"
I commi da 4 a 11 dell'articolo 41 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono abrogati.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze