PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’[articolo 117, comma terzo, della Costituzione];
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;
Vista la [legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5] (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla [legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21] “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”);
Considerato quanto segue:
1. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni contenute nella [l.r. 5/2012], è opportuno, anche alla luce delle criticità emerse in fase applicativa, modificare ed aggiornare la medesima normativa regionale;
2. In particolare, è opportuno abrogare le disposizioni inerenti al programma pluriennale degli interventi con validità quinquennale fissando i criteri, da specificare nei bandi, finalizzati alla valutazione dei progetti nell’ambito dei bandi relativi alla concessione dei contributi;
3. È opportuno altresì disporre che le associazioni e le manifestazioni possano essere iscritte soltanto ad una delle relative sezioni di rievocazione o di ricostruzione storica;
4. Infine, anche in conseguenza del superamento del programma pluriennale degli interventi, è opportuno aggiornare la funzione del Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, oltre che la sua composizione;
Approva la presente legge