Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l'[articolo 117, comma 6 della Costituzione];
visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;
visto l'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;
vista la [legge regionale 27 luglio 2004, n.38] (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente);
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n.11 (Regolamento di attuazione della [legge regionale 27 luglio 2004, n.38] "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente");
visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 17 aprile 2014;
visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n.4;
vista l'intesa conseguita in data 22/09/2014 nella Conferenza regionale dei Sindaci, ai sensi dell'Allegato B paragrafo 1.1. del protocollo d'intesa sulla concertazione istituzionale sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti dell'ANCI Toscana, dell'UNCEM Toscana e dell'URPT il 6 febbraio 2006;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.847 del 13/10/2014 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento di attuazione [della l.r. 38/2004] ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui agli articoli 42 e 66 dello Statuto;
visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla terza Commissione consiliare "Sviluppo economico" e dalla quarta Commissione consiliare "Sanità e politiche sociali" nella seduta congiunta del 6/11/2014;
ritenuto di adeguare l'articolato, in accoglimento delle suddette osservazioni, concernenti profili di carattere formale dell'articolato;
visto il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 15/12/2014;
vista la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2015, n. 69.
Considerato quanto segue:
1. La sentenza della Corte costituzionale 244/2012 ha espressamente affermato che l'utilizzo delle acque minerali e termali è soggetto a regime autorizzatorio ai sensi del [decreto legislativo 8 ottobre 2011, 176] (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali).
2. La recente sentenza della Corte costituzionale 11/2014, inoltre, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'[articolo 41 della l.r. 38/2004], che prevede la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).
3. Con la [legge regionale 9 agosto 2013, n.47] (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2013) si è stabilito che l'avvio dell'attività di utilizzazione delle acque minerali sia assoggettato ad un atto autorizzatorio ai sensi del [d.lgs. 176/2011].
4. Si rende conseguentemente necessaria una modifica delle norme attuative della [l.r. 38/2004], contenute nel d.p.g.r. 11/R/2009, che ancora prevedono per l'avvio di tali attività la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).
5. E' opportuna inoltre una revisione del testo per adeguarlo a mutamenti organizzativi intervenuti recentemente nelle strutture aziendali preposte al controllo ufficiale.
Si approva il presente regolamento: