L’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:
“
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto il titolo V della Costituzione;
Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);
Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);
Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 settembre 2016;
Considerato quanto segue:
1. Il processo di riordino e i mutamenti della legislazione statale richiedono la ridefinizione di norme, contenute nella l.r. 68/2011, di adeguamento della legislazione regionale in materia di finanza locale, di modifica di disposizioni per consentire alle unioni di comuni di accedere, fin dal 2016, alle premialità con valorizzazione di compiti ritenuti rilevanti o complementari al buon esercizio delle funzioni regionali, e infine di modifica dei criteri di concessione dei contributi ai piccoli comuni, a fini di semplificazione e di allineamento ai criteri di identificazione delle funzioni che consentono l’accesso ai contributi da parte delle unioni;
2. Si dettano disposizioni di modifica della l.r. 22/2015, per assicurare: la più celere definizione degli accordi sui beni e sui rapporti da trasferire in capo alla Regione, destinati al recepimento con legge regionale e la loro eventuale integrazione; la corretta misura del salario accessorio da erogare al personale trasferito in caso di mancato rispetto, da parte degli enti di provenienza, dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva; la continuità amministrativa della gestione dei beni e dei rapporti in corso, che restano in capo agli enti locali, fino alla definizione degli accordi medesimi; il corretto riparto delle competenze sulle opere in corso, mediante disposizione volta a chiarire quali di queste rientrano comunque nella competenza degli enti locali. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a precisare che l’attribuzione delle risorse regionali trasferite ai comuni capoluoghi è subordinata alla continuità delle funzioni svolte dal personale trasferito e a chiarire la competenza sui procedimenti sanzionatori in corso;
3. Nel contesto delle modifiche alla l.r. 22/2015, è necessario prevedere che, a decorrere dal 2016, l’ammontare complessivo delle spese di funzionamento della Regione sia commisurato al trasferimento del personale e delle autovetture, conseguente al riordino delle funzioni, tenendo conto, nell’ambito dei limiti fissati dalla normativa statale, anche degli incrementi connessi al personale trasferito e alle autovetture acquisite;
4. Si dettano disposizioni di modifica della l.r. 70/2015 finalizzate: ad aggiornare la tabella del costo del personale trasferito alla Regione, in modo da tenere conto dei trasferimenti per il personale cosiddetto “trasversale” e dello svolgimento delle attività regionali inerenti all’antincendio boschivo; a consentire di adeguare la spesa regionale rispetto alle rettifiche operate dalle province e della Città metropolitana di Firenze, stabilendo la decorrenza della corresponsione delle indennità previste dal contatto nazionale di lavoro; a consentire, per il caso particolare del Comune di Arezzo, il corretto svolgimento delle funzioni attribuite in materia di turismo;
5. In relazione ai beni trasferiti con la l.r. 9/2016, si effettuano alcune limitate rettifiche, per consentire il trasferimento diretto alle unioni di comuni di taluni beni mobili registrati, per l’esercizio delle funzioni conferite, erroneamente imputati dagli enti locali alle funzioni trasferite alla Regione;
6. Attesa la necessità di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi all’entrata in vigore della presente legge, è opportuno disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
L’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:
“
La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente:
“
Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 sono sostituite dalle seguenti:
“
Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“
I commi 4 e 5 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 sono abrogati.
Il primo periodo del comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 è soppresso.
L’articolo 10 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“
Gli articoli 11, 12 e 13 della l.r. 68/2011 sono abrogati.
Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 è abrogato.
Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 è abrogato.
Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 le parole: “
Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 è abrogato.
Il comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 è abrogato.
Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“
All’alinea del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 68/2011 le parole: “
L’articolo 16 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“
Il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“
Nel primo periodo del comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 68/2011 dopo le parole: “
Al comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 le parole: “
Al comma 1 quater dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
alla lettera a) la parola: “
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“
Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente: “
Al comma 2 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
“
Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011 è aggiunta la seguente:
“
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente:
“
Dopo il comma 2 dell'articolo 90 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 15 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
“
All’alinea del comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, dopo le parole: “
Al comma 9 bis dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 68/2011 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
“
Al comma 7 quater dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 le parole: “
Dopo il comma 7 sexies dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
“
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
“
Alla fine del comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente periodo: “
Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente: “
Al comma 8 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
le parole: “
dopo la lettera c) è aggiunta le seguente:
“
Dopo il comma 17 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:
“
Dopo l'articolo 12 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
“
Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
dopo le parole: “
le parole: “
Alla fine della lettera d) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 sono aggiunte le seguenti parole: “
Alla fine del comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente periodo: “
La tabella “Costo del personale – anno 2014” dell'allegato D della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A della presente legge. La tabella tiene altresì conto delle funzioni di cui all’articolo 71, comma 5 bis, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da svolgere con il personale trasferito, nonché delle rettifiche degli enti locali di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, limitatamente alle rettifiche intervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge.
La tabella di cui all’allegato D bis della l.r. 70/2015 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della presente legge. L’allegato tiene conto delle funzioni di cui all’articolo 71, comma 5 bis, della l.r. 39/2000, da svolgere con il personale trasferito.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente periodo: “
Dopo il comma 9 quater dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
“
Dopo il comma 9 quinquies dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
“
Dopo il comma 9 sexies dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
“
All'allegato A della legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011), sono apportate le modifiche di cui all'allegato C della presente legge.
In relazione alle modifiche di cui al comma 1, l'allegato C – Tabella 2 della presente legge indica i beni che devono essere trasferiti dalla Regione alle unioni di comuni e che, rientrando nei beni connessi a funzioni oggetto di riordino, rientrano tra quelli esenti da oneri fiscali ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Firenze