La presente legge detta norme per il riordino delle funzioni di sanzionamento amministrativo e per l’applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato.
Le disposizioni delle presente legge si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie ed alle altre sanzioni amministrative principali o accessorie.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, di seguito indicata come "legge statale".