Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’[articolo 117, comma sesto della Costituzione];
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la [legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89] ( Norme in materia di inquinamento acustico);
Visto il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89] (Norme in materia di inquinamento acustico)”;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 giugno 2014;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 507 del 16/06/2014 “Modifiche al Regolamento regionale di attuazione dell’[art. 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 98] (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R. Approvazione ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto”;
Visto il parere favorevole della commissione consiliare competente espresso, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto nella seduta del 25 giugno 2014;
Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 18 marzo 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2014, n. 541;
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 disciplina il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite stabiliti ai sensi della [legge 26 ottobre 1995 n. 447] (Legge quadro sull'inquinamento acustico.), per lo svolgimento di attività e manifestazioni a carattere temporaneo comportanti l’uso di macchinari rumorosi, prevedendo:
a) la possibilità di rilasciare tali autorizzazioni unicamente nelle aree appartenenti alle classi acustiche III, IV e V;
b) il numero massimo dei giorni l’anno, entro il quale possono essere rilasciate nella medesima area le suddette autorizzazioni, diversificando in relazione alla classe acustica di appartenenza dell’area interessata;
2. Al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, il presente regolamento introduce, limitatamente a tali casi, la possibilità di rilasciare autorizzazioni in deroga anche in aree classificate in classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991 n. 394] (Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla [legge regionale 11 aprile 1995 n. 49] (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.);
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni in deroga al di fuori delle aree appositamente adibite a spettacolo, e’ necessario declinare, anche per la classe VI, il numero massimo di giorni l’anno distinguendo tra fascia oraria notturna e fascia oraria diurna, così come definite dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, e consentire al comune di stabilire una diversa ripartizione di tale limite tra le attività di iniziativa pubblica e quelle di iniziativa privata;
4. Poiché l’Allegato 4 al d.p.g.r. 2/R/2014 individua casi limitati e circoscritti in cui i comuni possono rilasciare le autorizzazioni in deroga in forma semplificata, stabilendo altresì gli elaborati da produrre, è opportuno precisare che non si rende necessario acquisire il parere della ASL richiesto per le procedure ordinarie.
Si approva il presente regolamento