Al comma 3 dell’articolo 56 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), dopo le parole: “in forma imprenditoriale” sono inserite le seguenti: “
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
Considerato che:
1. È necessario integrare le disposizioni relative ai bed and breakfast in forma imprenditoriale, prevedendo, solo per quella tipologia, la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati ed inserendo una disposizione transitoria che consenta agli affittacamere, già legittimati alla somministrazione secondo le norme previgenti, di assumere la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell’articolo 56, comma 2, lettera a) o b), della l.r. 86/2016;
2. È necessario modificare la disposizione che riguarda l’obbligo, per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, di comunicare periodicamente all’amministrazione le caratteristiche delle strutture medesime anche nel caso in cui non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione; è altresì necessario modificare il termine entro il quale la comunicazione delle variazioni deve essere effettuata, in modo che ne sia più funzionale la fruizione da parte dell’amministrazione;
Approva la presente legge
Al comma 3 dell’articolo 56 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), dopo le parole: “in forma imprenditoriale” sono inserite le seguenti: “
La lettera b) del comma 3 dell’articolo 83 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:
“
Dopo il comma 1 dell’articolo 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
“
Il regime sanzionatorio di cui all'articolo 86, comma 1, della l.r. 86/2016, relativo alla comunicazione da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, non trova applicazione qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione e i relativi procedimenti sanzionatori eventualmente in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviati.
Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 86/2016:
i commi 5 e 6 dell’articolo 55;
il comma 4 dell’articolo 60.
Firenze