Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma secondo lettera s) e comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 118, comma 1, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n.55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005,
n. 39 “Disposizioni in materia di energia”);
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010 n.22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’art.27 comma 28 della Legge 23 luglio 2009, n.
99);
Vista la legge regionale 27 giugno 1997 n.45 (Norme in materia di risorse energetiche);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011 n.66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);
Visto il regolamento interno della Giunta regionale n.2 del 15 novembre 2010;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 10 maggio 2012;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno
della Giunta regionale 2/2010;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 28maggio 2012, n. 470 avente ad
oggetto “Regolamento di attuazione dell’articolo 136 della legge regionale 27 dicembre 2011 n.66
(Legge finanziaria per l’anno 2012). Approvazione ai fini dell’espressione del parere ai sensi
dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto”;
Visto il parere favorevole della III commissione consiliare “Sviluppo economico” espresso nella
seduta del 2 luglio 2012;
Visto l’ulteriore parere favorevole della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del
Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n.2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2012, n. 836;
Considerato quanto segue:
1. l’articolo 16, comma 1 del d.lgs.22/2010 stabilisce che i titolari di permesso di ricerca e di
concessione di coltivazione devono corrispondere all'autorità competente un canone annuo
anticipato per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso e di
concessione;
2. l’articolo 16, comma 4 del d.lgs.22/2010 stabilisce che, in caso di produzione di energia elettrica
a mezzo di impianti che utilizzano risorse geotermiche, sono dovuti dai concessionari ulteriori
contributi rapportati ai kilowattora di energia elettrica prodotta;
3. l’articolo 16, comma 4, del d.lgs.22/2010 stabilisce che, in caso di produzione di energia elettrica
a mezzo di impianti che utilizzano risorse geotermiche, i contributi versati dai concessionari di dette
risorse spettano:
a) per una parte, direttamente ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato;
b) per altra parte, alla Regione;
4. la Regione ha inteso delegare ai comuni il compito di riscuotere la quota regionale dei contributi
di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs.22/2010;
5. l’articolo 136 della l.r.66/2011 ha riformato l’articolo 7 della l.r.45/1997 delegando agli enti
locali delle aree geotermiche la riscossione della quota regionale delle risorse derivanti dai
contributi geotermici di cui all’articolo 16, comma 4 del d.lgs.22/2010 e ha rinviato ad un
regolamento per la disciplina di dettaglio dei criteri e delle modalità a cui gli enti locali medesimi
devono attenersi nella destinazione e riscossione delle risorse derivanti da tali contributi;
6. l’articolo 16, comma 10 del d.lgs.22/2010 fa salvi gli accordi già sottoscritti tra le regioni e gli
operatori, per i quali l’entità dei contributi di riferimento resta quella già in vigore alla data di
sottoscrizione degli accordi stessi.
si approva il presente regolamento: