a)Funzioni di consulenza e di proposta per il Consiglio regionale e la Giunta regionale; in particolare:
1) formula proposte, orientamenti e indicazioni al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in materia di ordinamento della comunicazione e dell’informazione, qualsiasi mezzo di comunicazione coinvolga;
2) può inviare osservazioni e proposte alla Commissione referente e chiedere di essere sentito sulle proposte di legge all’esame del Consiglio regionale rientranti negli ambiti delle materie della comunicazione e dell’informazione;
3) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e 2,[ della l. 249/1997], nonché sui bacini di utenza;
4) effettua ricerche nel settore della comunicazione e dell’informazione su richiesta degli organi della Regione o di propria iniziativa;
5) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;
6) formula proposte e si esprime in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione;
7) propone, sostiene e realizza iniziative inerenti alla formazione in materia di comunicazione e informazione;
8) attua idonee forme di consultazione, nelle materie di propria competenza, con i soggetti operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati;
9) promuove il livello qualitativo della comunicazione e dell’informazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico;
10) promuove l’indipendenza e il pluralismo dell’informazione in ambito regionale;
11) promuove, quale organo funzionale dell’Autorità, nel mondo dell’informazione e della comunicazione locale, la conoscenza, il rispetto dei principi e delle regole contenute nella delibera 15 maggio 2019, n. 157 dell’Autorità (Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech), per evitare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, origine etnica, religione, orientamento politico o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
12) svolge analisi e monitoraggi finalizzati a verificare la diffusione della cultura della sicurezza stradale ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);
13) sottoscrive protocolli d’intesa con la Giunta regionale per la rilevazione e la messa a disposizione dei dati necessari relativi alle imprese dell’informazione iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla [l.r. 35/2000], alla [l.r. 22/2002]ed alla [l.r. 32/2002]);
14) predispone, d’intesa con il Consiglio regionale, un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane con cadenza triennale, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 34/2013;
15) realizza azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso la partecipazione al Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo di cui alla legge regionale 26 novembre 2019, n. 71 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo);