il seguente Regolamento:
Il presente regolamento disciplina, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto"), ed in attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 ("Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986 n. 35 "):
a) l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, delegate alla Regione dall’ articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’ articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ).
b) l’istituzione e la tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all’ articolo 7, comma 1, del medesimo DPR n. 361/2000 .
Le funzioni di cui al comma 1 si esercitano nei confronti della associazioni, delle fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato aventi sede legate nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Toscana.