L’installazione di manufatti temporanei per lo svolgimento delle attività agricole è consentita agli imprenditori agricoli, per un periodo non superiore a due anni, con le modalità di cui ai comma 4 e 5 secondo le disposizioni del presente regolamento e di quelle eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, o della città metropolitana, nonché le eventuali disposizioni contenute negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell’articolo 70, comma 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1 i manufatti aziendali temporanei di cui al presente articolo sono realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L’installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.
L’installazione di serre temporanee è consentita alle seguenti condizioni:
l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
L’installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata, previa comunicazione allo sportello unico del Comune, quale attività di edilizia libera di cui all’articolo 136, comma 2, lettera f) della l.r. 65/2014. La relativa comunicazione contiene i seguenti elementi:
descrizione sommaria del manufatto;
dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;
dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;
data di installazione del manufatto e data di rimozione prevista;
dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o dichiarazione che i manufatti ricadono in zona tutelata e relativi estremi dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata;
impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione fissato.
Alla comunicazione di cui al comma 4 sono allegati:
cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell’ambito della superficie dell’azienda;
relazione contenente in particolare: una breve esposizione delle esigenze produttive, l’indicazione della superficie agricola totale interessata, gli schemi grafici, le dimensioni e i materiali del manufatto, nonché per le serre temporanee la dimostrazione del rispetto delle distanze minime di cui al comma 3.