PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);
Visto il [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18] (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27];
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6], recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
Visto il [decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23] (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) e, in particolare, l'articolo 37;
Vista la [legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1] (Norme per il governo del territorio), abrogata dall'[articolo 254, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014];
Vista la [legge regionale 10 novembre 2014, n. 65] (Norme per il governo del territorio);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. 433 ([Articolo 103 del d.l. 18/2020]. Indicazioni operative in materia urbanistica);
Considerato quanto segue:
1. La deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza della patologia del COVID-19, per un periodo di sei mesi, decorrenti dal 31 gennaio 2020, data di emanazione della deliberazione, fino alla data del 31 luglio 2020;
2. La situazione di emergenza sanitaria ha reso impossibile ai soggetti privati ed operatori economici di presentare istanze e richieste dirette a realizzare interventi urbanistici o edilizi previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti;
3. In ragione dello stato emergenziale, l'amministrazione statale ha provveduto alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti;
4. In particolare, mediante l'[articolo 103 del d.l. 18/2020], convertito dalla [l. 27/2020], e, successivamente, l'[articolo 37 del d.l. 23/2020], risultano attualmente sospesi i procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020;
5. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso impossibile anche alle amministrazioni comunali attivare i procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;
6. È necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, [della l.r. 65/2014], dei piani operativi in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi in base alla normativa statale, ed il 31 dicembre 2020;
7. È, altresì, necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, [della l.r. 1/2005], con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio, contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza nel medesimo periodo indicato al punto 6 con riferimento ai piani operativi;
8. Le amministrazioni che hanno avviato i procedimenti per il rinnovo degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi delle disposizioni di cui alla [l.r. 65/2014] sono attualmente nell'impossibilità di proseguire tali procedimenti;
9. Come già rilevato, mediante l'[articolo 103 del d.l. 18/2020], convertito dalla [l. 27/2020], e, successivamente, l'[articolo 37 del d.l. 23/2020], risultano attualmente sospesi i procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020;
10. La [l.r. 65/2014], al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una serie di termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che non li rispettino delle conseguenze di natura sanzionatoria;
11. Tuttavia, a causa della sospensione dei procedimenti urbanistici già in corso, operata dalla normativa statale, è necessario prevedere la proroga dei termini dei procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, e, altresì, per quelli avviati entro la data del 31 dicembre 2020;
12. È necessario precisare che il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilito dalla normativa statale di riferimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19, è computato nell'ambito dei mesi di proroga stabilito dalla presente legge per i procedimenti di formazione degli strumenti indicati al punto 11;
13. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge