IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Visto l’[articolo 121 della Costituzione], quarto comma, così come modificato dall’[articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1];
Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;
Vista la [legge regionale 20 novembre 2006, n. 55] (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) ed in particolare l’articolo 4 il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definite le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all'articolo 3 della legge stessa;
Visto il regolamento regionale approvato con proprio Decreto 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’[articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55] “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”);
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 26 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture di cui all’ [articolo 29 della legge regionale n. 44/2003], e trasmessa al Consiglio regionale al fine dell’acquisizione del parere previsto dall’art. 42, comma 2, dello Statuto;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla 1^ commissione consiliare nella seduta del 16 dicembre 2008;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 1146, che approva il Regolamento “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’[articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55] “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”)”;
EMANA
il seguente Regolamento: