Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 16.
Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2014, n. 48, art. 1.
Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 48, art. 1.
Comma inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48, art. 1.
Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48, art. 2.
Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48, art. 3.
Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 48, art. 4.
Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65, art. 254.
Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 78.
Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 79.
Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 80.
Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 81.
Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 47.
Articolo così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 1.
Lettera inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 2.
Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 2.
Comma così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 3.
Lettera così sostituita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 4.
Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 4.
Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 5.
Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 6.
Lettera inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 6.
Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 7.
Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 8.
Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 8.
Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 8.
Parole inserite con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 9.
Comma inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 9.
Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 10.
Comma inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 11.
Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 12.
Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 41.
Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 41.
Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 42.
Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 42.
Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 43.
Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 44.
Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 44.
Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 45.
Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 45.
Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 46.
Alinea così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 47.
Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 47.
Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 48.
Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 48.
Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 48.
Parole così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 48.
Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 48.
Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 49.
Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 50.
Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 4.
Parole soppresse con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 5.
Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 5.
La Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).a
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), e l'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione);
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);
Visto gli articoli 86, 93, 94, 104 e 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Considerato quanto segue:
1. Attraverso questa legge la Regione intende aumentare l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle funzioni concernenti i porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo; attualmente attribuite alla competenza comunale, tramite la riallocazione delle stesse in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione.
2. Il livello più adeguato per l'esercizio delle funzioni di cui si tratta è quello regionale, in quanto consente la programmazione e la progettazione degli interventi portuali in una visione strategica d'insieme necessaria per consentire il potenziamento e lo sviluppo della portualità toscana, nonché la razionalizzazione delle risorse in funzione dell'efficienza e della competitività del sistema.
3. La Regione esercita le competenze suindicate attraverso l'istituzione di un ente dipendente, denominato Autorità portuale regionale, al quale riconosce il ruolo di gestore globale della vita istituzionale, amministrativa ed economica del porto, un ente pertanto fortemente specializzato che assicura l'ottimizzazione delle professionalità esistenti avvalendosi degli uffici della Regione e degli enti locali.
4. A seguito della riforma del titolo V della Costituzione la materia dei porti e aeroporti civili, rientra nella competenza legislativa concorrente attribuita alle regioni.
5. Dato il forte interesse delle comunità locali allo sviluppo delle aree portuali gli enti locali partecipano alla vita dell'organo di indirizzo dell'ente denominato comitato portuale.
6. All'interno di ciascun comitato portuale è garantita la compresenza di diversi livelli di governo, pertanto accanto ad una componente stabile di livello regionale è prevista la partecipazione degli enti locali di volta in volta interessati a seconda dell'ambito territoriale coinvolto, anche al fine di rendere possibile il coordinamento delle esigenze regionali con quelle locali, garantendo altresì impulso e speditezza delle procedure.
7. All’interno del medesimo comitato è garantita altresì la presenza di un rappresentante delle camere di commercio territorialmente interessate al fine di assicurare uno stretto collegamento con le esigenze economiche ed imprenditoriali del territorio.
8. Al fine di garantire un’adeguata e condivisa programmazione delle opere, è prevista l'introduzione di uno strumento di programmazione elaborato dal segretario generale e adottato da ciascun comitato portuale per ambito di competenza che, sulla base degli indirizzi annuali della Giunta regionale, individua le attività e le opere che l'Autorità portuale regionale intende realizzare nel corso dell'anno di riferimento.
9. In relazione alla necessità di definire in modo congruo i confini del demanio marittimo relativo ai porti nei quali è istituita l’Autorità portuale regionale, è affidato al piano regolatore portuale il compito di individuare le aree non più funzionali alle attività portuali. L’applicazione di tale nuova disposizione risulta di particolare importanza per il porto di Viareggio, in considerazione della particolare conformazione ed estensione del demanio marittimo ad esso afferente, il quale attualmente include aree significative della città non specificamente funzionali all’ambito portuale.
10. Per l'esercizio della funzione di gestione delle concessioni demaniali, attesa la sua specificità, appare opportuno e funzionale, con riferimento ai porti minori (Giglio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo) che l'Autorità portuale regionale possa avvalersi degli uffici degli enti locali interessati.
11. Allo scopo di garantire e promuovere il coinvolgimento degli operatori economici interessati, dei rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, delle camere di commercio, alla vita della realtà portuale, si prevede l’istituzione di un organismo consultivo denominato commissione consultiva che si esprime sui principali atti relativi alle strategie di sviluppo.
12. La commissione consultiva esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione dell’Autorità portuale regionale, la quale, conseguentemente, motiva in ordine alle determinazioni assunte.
13. Si è posta la necessità di prevedere disposizioni transitorie per quanto riguarda i rapporti giuridici in essere in conseguenza del passaggio della titolarità al rilascio dei suddetti atti dall'ente locale all'Autorità portuale regionale.
14. In relazione al nuovo assetto delle competenze è necessario procedere ai necessari adeguamenti della l.r. n. 1/2005 e della l.r. 88/1988 al fine di renderle coerenti con la disciplina in parola.
Approva la presente legge
L'Autorità è un ente dipendente della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, dotato di autonomia tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile secondo quando previsto dalla presente legge e ha la sede principale a Viareggio e la sede distaccata a Porto Santo Stefano.
L’Autorità svolge le seguenti funzioni:
adozione del piano
pianificazione delle aree portuali;
progettazione e realizzazione delle opere portuali;
gestione e manutenzione delle aree portuali;
rilascio e gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nelle aree portuali;
formulazione, con le procedure di cui all’articolo 6, comma 2, e articolo 9, comma 2, lettera d), della proposta di bilancio preventivo economico
Ciascun comitato portuale è composto:
dal Presidente della Giunta regionale, che assume le funzioni di presidente del comitato stesso, o suo sostituto;
dall’Assessore regionale in materia di trasporti o suo sostituto;
dal presidente della provincia territorialmente interessata, o suo sostituto;
dal sindaco del comune territorialmente interessato, o suo sostituto;
Il presidente del comitato portuale convoca e presiede ciascun comitato portuale. In caso di sua assenza o impedimento il comitato portuale è presieduto dall’Assessore regionale in materia di trasporti.
Previa intesa con l’amministrazione statale competente, può far parte del comitato portuale un rappresentante dell’autorità marittima territorialmente competente, che partecipa con voto consultivo.
Le riunioni del comitato portuale sono valide con la presenza di almeno tre componenti.
Il comitato portuale assume validamente le proprie determinazioni con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
La partecipazione alle sedute del comitato portuale non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
Ciascun comitato portuale:
adotta il piano regolatore portuale;
approva la relazione annuale sull’attività svolta e sulla gestione del porto.
Ciascun comitato portuale esprime inoltre parere alla Giunta regionale sui seguenti atti:
il piano
il bilancio preventivo economico
Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva della medesima.
Il segretario generale:
elabora il piano regolatore portuale;
elabora il piano
elabora la relazione annuale sull’attività svolta e sulla gestione del porto;
predispone il bilancio preventivo economico
Il segretario generale provvede altresì:
all’istruttoria degli atti di competenza di ciascun comitato portuale;
all’attuazione degli indirizzi e delle direttive di ciascun comitato portuale;
alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionale e degli enti locali;
ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità;
sovrintende e vigila su tutte le attività.
Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti nominati dal Consiglio regionale fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).
I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e assistono alle riunioni del comitato portuale.
Al collegio dei revisori dei conti, qualora si rechi per l'esercizio delle sue funzioni in luoghi diversi da quello della propria residenza, spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Al collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.
Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
Il collegio dei revisori dei conti controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall’Autorità.
È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.
Il collegio dei revisori dei conti trasmette al presidente del comitato portuale i risultati della sua attività e relaziona annualmente il Consiglio regionale e la Giunta regionale sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.
Per ciascuno dei porti di cui all'articolo 1, è istituita una commissione consultiva composta da:
tre designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore portuale;
tre designati dalle organizzazioni imprenditoriali che operano nel porto, maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori economici interessati;
Ciascuna commissione consultiva elegge al suo interno il presidente, il quale provvede alla convocazione delle riunioni e all'organizzazione dell'attività. La partecipazione alle sedute della commissione consultiva non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese. Ciascuna di esse si dota di un proprio regolamento di funzionamento.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di individuazione, da parte di ciascun comitato portuale, delle associazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a), secondo il criterio del maggior numero di iscritti a tali associazioni, e delle organizzazioni imprenditoriali di cui al comma 1, lettera b).
La commissione esprime parere obbligatorio sui seguenti atti:
il piano regolatore portuale;
il piano
indirizzi e direttive per il rilascio delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nell’area portuale.
Il parere di cui al comma 4, è trasmesso al comitato portuale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.
gli indirizzi per l’elaborazione del piano
i criteri per l’individuazione delle priorità degli interventi per ciascun ambito portuale;
Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale individua, per ciascun ambito portuale, le risorse finanziarie disponibili.
Nell’ambito del documento di monitoraggio di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), la Giunta regionale predispone annualmente una specifica sezione sullo stato di attuazione delle attività previste dalla presente legge.
Nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all'articolo 13, il piano annuale
La proposta del piano
L’Autorità presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.
La Giunta regionale trasmette per informazione il piano di cui al comma 4, e la relazione di cui al comma 5, alla commissione consiliare competente.
Il piano regolatore portuale definisce l’assetto complessivo del porto, come previsto dall’articolo 47 ter, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
Il piano regolatore portuale individua inoltre le aree non più funzionali alle attività del porto.
Il piano regolatore portuale è elaborato dal segretario generale che si avvale della collaborazione tecnica della struttura regionale competente.
Ciascun comitato portuale adotta, previa intesa con i comuni interessati, il piano regolatore portuale di propria competenza. Qualora non sia raggiunta l’intesa entro novanta giorni dall’invio della proposta di piano da parte dell’Autorità, si procede ai sensi dell’articolo 16.
L'Autorità può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
Il segretario generale svolge le funzioni di responsabile del procedimento di cui all’articolo 16 della l.r.1/2005.
Per assicurare l’informazione dei cittadini e la loro partecipazione al procedimento, l'Autorità garantisce il rispetto dei principi e delle procedure di cui agli articoli 19 e 20 della l.r. 1/2005, istituendo il garante della comunicazione; il garante può essere istituito anche all’interno della struttura dell’Autorità.
I piani adottati sono trasmessi tempestivamente ai comuni interessati, alla provincia territorialmente competente e alla Giunta regionale, e sono depositati presso la sede dell’Autorità per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione (BURT). Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione, presentando alla stessa Autorità le osservazioni che ritenga opportune.
Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8, l’Autorità trasmette alla Giunta regionale i piani regolatori portuali, le osservazioni presentate e l’esito della istruttoria svolta in relazione a dette osservazioni.
Nei novanta giorni successivi alla trasmissione il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, i piani regolatori portuali, secondo il procedimento previsto dal presente articolo e, per quanto da esso non disciplinato, dagli articoli 16 e 17 della l.r. 1/2005.
Ai fini dell’applicazione della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza):
il soggetto proponente è l’Autorità;
l’autorità competente è il Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV);
l’autorità procedente è il Consiglio regionale.
Qualora nel procedimento di elaborazione dei piani regolatori portuali, si rilevi la necessità di procedere alla definizione, all’integrazione o alla variazione contestuale di più strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2005, il comitato portuale competente trasmette la proposta alla Regione che promuove un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della l.r.1/2005.
La procedura di cui al comma 1, si applica anche nel caso di definizione, integrazione o variazione di un solo strumento della pianificazione territoriale ove non sia raggiunta l’intesa di cui all’articolo 15, comma 4.
Le entrate dell’Autorità sono costituite:
dal contributo regionale annuale per il funzionamento dell'ente;
dagli ulteriori contributi ricevuti per le attività di manutenzione straordinaria delle opere esistenti e per la realizzazione di nuove opere previste nel piano
dai finanziamenti ricevuti per la partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
Per la progettazione e la realizzazione delle opere portuali, il segretario generale si avvale della collaborazione tecnica della struttura regionale competente.
Per l'esercizio della funzione di gestione
La dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del segretario generale.
Le modifiche alla dotazione organica che non comportano oneri sono approvate dal segretario generale.
Al personale dell’Autorità si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-enti locali.
Gli oneri per il funzionamento ordinario dell’Autorità sono stimati in euro 948.000,00 per l’anno 2012 cui si fa fronte per euro 910.000,00 con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per euro 38.000,00 con le risorse dell’ UPB 7.2.3. “Investimenti straordinari – Spese di investimento” del bilancio 2012 ed in euro 1.365.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con le risorse dell’ UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.
Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per solo competenza:
Anno 2012
- in diminuzione:
UPB 3.1.2. “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti”, per euro 833.000,00
UPB 1.1.1. “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 115.000,00
- in aumento:
UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per euro 910.000,00
UPB 7.2.3. “Investimenti straordinari – Spese di investimento”, per euro 38.000,00
Anno 2013
- in diminuzione:
UPB 3.1.2. “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti”, per euro 1.250.000,00
UPB 1.1.1. “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 115.000,00
- in aumento:
UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per Euro 1.365.000,00
Anno 2014
- in diminuzione:
UPB 3.1.2. “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti”, per euro 1.250.000,00
UPB 1.1.1. “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 115.000,00
- in aumento:
UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per euro 1.365.000,00
Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Sono fatti salvi i rapporti giuridici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro sessanta giorni dalla sua nomina, il segretario generale dell'Autorità richiede alle associazioni sindacali, alle organizzazioni imprenditoriali di cui all'articolo 12, comma 1, le designazioni dei propri rappresentanti per ciascuna commissione consultiva.
Le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali comunicano le designazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni, nomina i membri di ciascuna commissione consultiva. A seguito di detta nomina il segretario generale dell’Autorità cura la convocazione della prima seduta delle commissioni consultive.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina gee delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione le, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente degli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal d.lgs 31 marzo 1998, n. 112), è aggiunta la seguente:
Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 88/1998 prima della parole:
Firenze