Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 6.
Nota soppressa.
Articolo prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 16.
Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 9.
Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 9, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 18.
Nota soppressa.
Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 8, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 17.
Note soppresse.
Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 13.
Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 14.
Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 14.
Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 15.
Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 18.
Articolo prima sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 19; poi è così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 7.
Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 40.
Nota soppressa.
Parole inserite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8, art. 1.
Punto inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 1.
Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 2.
Articolo inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 3, poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 1.
Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 4.
Periodo soppresso con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 4.
Parole così sostituite con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 5.
Articolo inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 6.
Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 2.
Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 3, comma 1.
Comma così sostituito l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 3, comma 2.
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 123 della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera o) dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;
Considerato quanto segue:
1. l’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), al fine di evitare alterazioni del mercato e delle condizioni di concorrenza, prevede tra l’altro:
a) che le società a capitale interamente pubblico o misto operino esclusivamente con gli enti partecipanti alla società medesima;
b) che le attività non consentite cessino entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa norma;
2. la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) all’articolo 3, comma 27, prevede che gli enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non possano costituire società, né mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
3. la Regione Toscana con l’articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti) ha promosso l’istituzione di una agenzia regionale, costituita in forma di società per azioni a capitale misto pubblico privato, che ha assunto la denominazione “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”;
4. la società di cui al punto 3, qualora non trasformata in società a capitale interamente pubblico avente caratteristiche in house, dovrebbe cessare la propria attività in applicazione delle normative sopra citate;
5. l’ “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” ha rivestito negli anni un ruolo strategico di supporto alle politiche regionali di gestione dei rifiuti, tanto da renderne indispensabile il mantenimento, così come riconosciuto nel rapporto concernente il governo delle partecipazioni regionali approvato con decisione della Giunta regionale 28 luglio 2008, n.11;
6. sussiste l’interesse attuale della Regione Toscana a sostenere la trasformazione della società di cui al punto 3 che riveste un valore strategico in considerazione del ruolo di assistenza e di supporto all’attività regionale che la società è chiamata a svolgere nell’ambito della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;
7. si è posta la necessità di supportare, oltre alla Regione, anche l’attività degli altri enti aventi funzioni di pianificazione e programmazione in ambito regionale in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, segnatamente province e
8. è opportuno non disperdere l’esperienza e le professionalità presenti nell’ambito della “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”, trasformandola in una società avente caratteristiche in house con funzioni di assistenza e supporto tecnico esclusivamente a favore della Regione, delle province e degli ambiti territoriali ottimali;
9. ai fini della praticabilità dell’intervento di trasformazione societaria, è stata verificata la disponibilità dei soci diversi dalla Regione a recedere dalla società, in conformità agli indirizzi espressi nella deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 877, e fatti propri dal Consiglio di amministrazione della società nella seduta del 19 dicembre 2008 ;
10. data la particolare rilevanza delle funzioni svolte dalla Regione in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati ed in considerazione delle valutazioni riportate al punto 5 ed al punto 6, è opportuno riservare alla Regione una partecipazione maggioritaria nella nuova società;
11. è inoltre necessario ottimizzare l’organizzazione ed il funzionamento della società in ragione dei mutati compiti di cui al punto 7, garantendo il più elevato livello delle prestazioni ed altresì la piena rispondenza dell’attività della società alle esigenze dei soci attraverso la puntuale definizione dell’oggetto sociale e l’individuazione di meccanismi che assicurino il controllo degli stessi sugli obiettivi strategici e sulle più importanti decisioni della società;
11 bis.
11 ter.
11 quater.
12. la dismissione delle partecipazioni azionarie della società in essere, diverse da quelle della Regione, sarà attuata tramite riduzione del capitale sociale della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”, da attuarsi mediante acquisto e successivo annullamento di azioni proprie ai sensi dell’articolo 2357 bis, comma 1, n.1) del codice civile, in misura non proporzionale tra i soci e quindi senza oneri di spesa per la Regione Toscana;
13. si è reso necessario prevedere l’adeguamento di alcune disposizioni della l.r. 25/1998 nella parte in cui fanno riferimento alla “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”; tali modifiche acquistano efficacia al compimento del processo di trasformazione della società;
14. si è posta, infine, l’esigenza di introdurre una disciplina transitoria per garantire la continuità delle attività della società nelle more della sua trasformazione, stabilendone tempi e modalità.
si approva la seguente legge
Alla società partecipa la Regione, per una quota comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale.
La partecipazione azionaria dei soggetti di cui al comma 2 può avvenire tramite:
sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale;
acquisto di quote azionarie del capitale esistente.
Le partecipazioni azionarie non sono cedibili a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2.
La Regione, ove sia unico socio della società, esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con poteri di direzione, coordinamento e supervisione delle attività della società.
Qualora, oltre alla Regione, partecipino alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, il controllo di cui al comma 1 è esercitato dai soci mediante apposito collegio, costituito ai sensi dell’articolo 4.
Il controllo analogo è esercitato con le modalità previste all’articolo 7 e all’articolo 8.
Nel caso previsto dall’articolo 3, comma 2, i poteri di direzione, coordinamento e supervisione delle attività della società sono esercitati da un collegio di direzione, al quale partecipano gli enti soci con responsabilità e diritto di voto pari alla quota posseduta nella società.
Il collegio è costituito a seguito di apposita convenzione che ne disciplina anche il funzionamento.
La convenzione di cui al comma 2, predisposta d’intesa tra gli enti soci, è soggetta a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dall’assegnazione dell’atto; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale può comunque procedere all’approvazione.
Il collegio di direzione si esprime con voto pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale.
L'amministrazione ed il controllo sulla società sono disciplinate dallo statuto, che si conforma alle indicazioni contenute nella presente legge.
L’atto costitutivo e lo statuto sono soggetti a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
Le eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto sono approvate con la stessa procedura di cui al comma 2. Qualora, oltre alla Regione, partecipino alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, tali modifiche sono proposte dal collegio di direzione di cui all’articolo 4 e approvate dalla Giunta regionale con le procedure di cui al comma 2.
Quando la Regione è unico socio, entro il
Quando partecipano alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, il piano delle attività e il bilancio previsionale economico di cui al comma 2, sono elaborati dalla società entro il
Quando la società è partecipata solo dalla Regione, il controllo sui più importanti atti di gestione della società è esercitato dalla Giunta regionale. Detto controllo è esercitato:
sul bilancio previsionale economico e sul bilancio di esercizio;
sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio;
sulle operazioni di indebitamento e di finanza strutturata;
sugli atti relativi alla dotazione organica e sui contratti di consulenza;
su ulteriori atti di gestione di particolare rilevanza, eventualmente individuati dalla Giunta regionale.
Il controllo ha per oggetto la verifica della rispondenza degli atti di gestione di cui al comma 1 alle prescrizioni del piano delle attività e agli indirizzi di cui all’articolo 7,
La Giunta regionale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere s'intende comunque espresso.
Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al consiglio di amministrazione ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui al comma 2.
La Giunta regionale in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli presso la sede della società.
Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i controlli di cui al presente articolo sono effettuati dal collegio di direzione di cui all’articolo 4.
La Giunta regionale, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 15, comma 1, della l.r. 20/2008 riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla società, sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonché sugli indirizzi che la stessa Giunta intende impartire.
L'organo amministrativo della società:
Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).
Il collegio sindacale è nominato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente. Nel collegio è assicurata la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto.
Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, la nomina e l’individuazione di cui al comma 2 è effettuata dal Consiglio regionale nell’ambito di una rosa di nomi individuati dal collegio di direzione di cui all’articolo 4.
Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del collegio sindacale ed ai membri del collegio è determinato dalla statuto ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 20/2008.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove gli adempimenti necessari a consentire la dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dai soggetti diversi dalla Regione tramite la riduzione del capitale sociale della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”.
Entro novanta giorni dal compimento delle procedure di cui al comma 1, l'assemblea adegua l'atto costitutivo e lo statuto della società alle prescrizioni della presente legge, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Dalla data di iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto di cui all’articolo 12, comma 2, nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile sono abrogate le seguenti disposizioni:
articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti);
articolo 1, comma 5, della legge regionale 2 settembre 1989 n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla LR 60/88 “ Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti”);
articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1993 n. 64 (Disciplina delle materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla LR 19 agosto 1988, n. 60 “Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti”);
articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 35 (Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle LL.RR. 60/88, 29/93, e 4/95).
Per effetto del comma 1, dalla stessa data indicata nel medesimo cessa definitivamente la vigenza della l.r. 60/1988, della l.r. 61/1989, della l.r. 64/1993 e della l.r. 35/1995.
Il comma 4 dell’articolo 3 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:
“
La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
“
Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è abrogato.
Il comma 2 bis dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 2 ter dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“
Gli articoli 15 e 16 acquistano efficacia dalla data di iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto di cui all’articolo 12, comma 2, nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile.
Firenze