Il testo dell' articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34, 42, comma 2 dello Statuto;
Vista la legge regionale 19 maggio 2008, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in tema di istituzione dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario);
Visto il proprio decreto 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 3 giugno 2008, n. 27 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;
Acquisito il parere favorevole della 5^ Commissione consiliare espresso nella seduta del 26 giugno 2008;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008, n. 511 che approva il regolamento “Modifiche al regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il diritto allo studio universitario;
EMANA
il seguente Regolamento
L'articolo 65 del dpgr 47/R/2003 è abrogato.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, il direttore e i responsabili delle articolazioni organizzative territoriali dell’azienda regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dall’articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2008, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in tema di istituzione dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario), sono nominati tra i dirigenti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2008 presso le aziende per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Firenze