Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R “
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettera l) e lettera z), dello Statuto;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l’articolo 27 bis come introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), ed in particolare l’articolo 73 bis, come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 maggio 2018, n. 25 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 ) e dalla legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R (Regolamento regionale recante Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010);
Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 25.7.2019;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 5.8.2019, n.1044;
Visti i pareri della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 18.9.2019;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 10.9.2019;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2019, n. 1189;
Considerato quanto segue:
1. il presente regolamento adegua alla normativa sopravvenuta le disposizioni del regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R (Regolamento regionale recante Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010);
2. è in particolare necessario disciplinare le modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’ articolo 73 bis della l.r. 10/2010, come da ultimo modificato con l.r. 3/2019 in attuazione dell’articolo 27 bis del d.lgs 152/2006, nonché le ulteriori forme di semplificazione e di raccordo procedurale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 bis, comma 8, del medesimo decreto;
3. alla luce dell’esperienza applicativa del regolamento 19/R/2017 e dell’evoluzione della normativa nazionale e regionale, appare inoltre opportuna una revisione delle disposizioni che disciplinano:
a) il raccordo tecnico istruttorio, tra le procedure di valutazione di sostanzialità delle modifiche ai fini della verifica di assoggettabilità e della VIA regionale e quelle previste dalla normative autorizzativa ambientale;
b) lo svolgimento delle procedure di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010;
4. è introdotta una disciplina transitoria dei procedimenti relativi al provvedimento autorizzatorio unico regionale, avviati prima della entrata in vigore del presente regolamento, ai quali si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza;
5. è infine necessario prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, al fine di assicurare l’immediata operatività della disposizioni di coordinamento attuative dell’articolo 73 bis della l.r. 10/2010;
Si approva il presente regolamento:
Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R “
Il punto 1 del considerato del preambolo del d.p.g.r. 19/R/2017 è sostituito dal seguente :
“
Il punto 2 del considerato del preambolo del d.p.g.r. 19/R/2017 è sostituito dal seguente :
“
Il punto 3 del considerato del preambolo del d.p.g.r. 19/R/2017 è abrogato.
Il punto 5 del considerato del preambolo del d.p.g.r. 19/R/2017 è sostituito dal seguente:
“
Il punto 6 del considerato del preambolo del d.p.g.r. 19/R/2017 è abrogato.
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 del d.p.g.r.19/R/2017 è sostituita dalla seguente:
“
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del d.p.g.r. 19/R/2017 e sostituita dalla seguente:
“
Il comma 2 dell’articolo 1 del d.p.g.r. 19/R/2017 è sostituito dal seguente:
Dopo il capo II del d.p.g.r. 19/R/2017, abrogato dal presente regolamento, è inserito il seguente:
capo II bis “
Dopo l’articolo 7 del d.p.g.r. 19/R/2017, abrogato dal presente regolamento, è inserito, all’interno del capo II bis introdotto dal presente regolamento, il seguente:
“
Dopo l’articolo 7 bis del d.p.g.r. 19/R/2017 è inserito, all’interno del capo II bis, introdotto dal presente regolamento, il seguente:
“
Dopo l’articolo 7 ter del d.p.g.r.19/R/2017 è inserito, all’interno del capo II bis, introdotto dal presente regolamento, il seguente:
“
Nella rubrica del capo III del d.p.g.r.19/R/2017, dopo le parole “
L’articolo 8 del del d.p.g.r. 19/R/17 è sostituito dal seguente:
“
Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 19/R/2017 dopo le parole “
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 19/R/2017 dopo le parole “
Il comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 19/R/2017 è sostituito dal seguente:
“
L Dopo l’articolo 17 del d.p.g.r. 19/R/2017, abrogato dal presente regolamento, è inserito il seguente:
“
Dopo l’articolo 17 bis del d.p.g.r. 19/R/2017 è inserito il seguente:
“
Il capo II del d.p.g.r. 19/R/2017 e gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nello stesso contenuti, sono abrogati.
Gli articoli 9 e 10 sono abrogati.
Il capo IV del d.p.g.r. 19/R/2017 e gli articoli 13, 14, 15 e 16, nello stesso contenuti, sono abrogati.
L’articolo 17 è abrogato.
Ai procedimenti di cui al capo II bis del d.p.g.r.19/R/2017, per i quali l'istanza di avvio è stata presentata all'autorità competente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza ed in particolare l'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e l'art. 73 bis della l.r. 10/2010.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze