Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”) le parole: “
Al comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole: “
Avviso di rettifica B.U. 21 dicembre 2018, n. 59.
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”);
Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);
Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009 , 59/2009 , 55/2011 , 77/2013 , 86/2014 , 82/2015 , 89/2016 e 16/2017);
Vista la legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);
Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020);
Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014);
Vista la legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011);
Considerato quanto segue:
1. È opportuno specificare che il controllo preventivo svolto dal Collegio dei revisori dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) sugli atti della stessa, non riguarda gli atti che autorizzano i pagamenti di aiuti e contributi a terzi e che costituiscono l’attività tipica svolta dall’agenzia in qualità di organismo pagatore o organismo intermedio;
2. È opportuno introdurre la possibilità per la Regione di concedere anticipazioni di cassa ad ARTEA e Sviluppo Toscana SpA in relazione all’attività svolta da tali soggetti di erogazione di aiuti e contributi a terzi beneficiari, al fine di ottimizzare la gestione di cassa complessiva, sia della Regione sia di tali organismi, nei casi in cui questi ultimi gestiscano una pluralità di linee di finanziamento;
3. È necessario fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 74 bis della l.r. 1/2009 in tema di validità di graduatorie, alla luce della complicata successione di norme nazionali in materia;
4. Al fine di liberare risorse sull'annualità 2018 non spendibili e poterle utilizzare su altre politiche, è opportuno procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali o parziali, di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, prevedendo il ripristino delle risorse su successive annualità col prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare la continuità degli interventi;
5. È necessario adeguare gli importi delle somme previste quale contributo regionale straordinario per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte dell‘Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, così come risulta dal piano di ammortamento del mutuo da contrarre da parte della medesima Autorità per la realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino;
6. È necessario rimodulare i tempi di erogazione all'Autorità portuale di Marina di Carrara dei contributi straordinari per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale;
7. È necessario rimodulare l'erogazione dei contributi straordinari all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in considerazione dei tempi di svolgimento delle procedure da parte dell’ENAC per l'affidamento del servizio di collegamento aereo;
8. È opportuno, nel procedere alla progettazione degli interventi relativi all’estensione della tramvia, modificare l'ambito territoriale di attuazione dell'intervento riferendolo all'area metropolitana fiorentina;
9. Al fine di liberare risorse sull'annualità 2018 non spendibili e poterle utilizzare su altre politiche è opportuno procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali o parziali, di alcune misure che non si prevede di rifinanziare, o per le quali si sono realizzati risparmi di lieve entità a seguito della piena attuazione dell'intervento;
10. A seguito della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, pari a 150.000,00 euro, rispetto a quelle originariamente previste, si ritiene necessario procedere alla modifica dell'articolo 21 della l.r. 77/2017 al fine di garantire la realizzazione esaustiva degli interventi previsti dalla norma medesima, ed in particolare del progetto “Una spesa per tutti”;
11. Per il completamento delle azioni relative all'iniziativa “Centomila orti in Toscana” è necessario incrementare la dotazione finanziaria della misura per l'anno 2018;
12. Non essendo stato possibile impegnare e liquidare la somma stanziata una tantum per l'anno 2018 dall'articolo 25 della l.r. 41/2018, al fine di liberare le risorse per altri interventi effettuabili entro l'anno, si rende tecnicamente necessario abrogare la disposizione, che sarà tuttavia riproposta con il prossimo bilancio di previsione per l’annualità 2019 e per l’intero importo;
13. È necessario fissare al 31 dicembre 2018 la data entro la quale i progetti finanziati nell’anno 2013 ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2013, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali” sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna) devono essere portati a termine, allo scopo di addivenire ad una ordinata conclusione degli interventi in corso la cui interruzione potrebbe vanificare l’efficacia di quanto già realizzato provocando quindi un’inefficiente allocazione di risorse ed un impatto finanziario negativo sugli enti beneficiari, spesso di piccole dimensioni e con delicati equilibri di bilancio;
14. È necessario, al fine di allocare personale regionale, ottenere la disponibilità dell’immobile di via Zamenhoff, di proprietà della Azienda ospedaliero-universitaria pisana, procedendo al contempo al rilascio dell’immobile attualmente utilizzato dagli uffici regionali in piazza Vittorio Emanuele;
15. Al fine di garantire il mantenimento del loro importante ruolo nell’alta formazione artistico-musicale, puntando sulle eccellenze quale leva strategica per il rilancio del nostro paese e anche della Toscana, è opportuno sostenere per l’annualità 2018 gli ex Istituti Musicali Pareggiati “Luigi Boccherini” di Lucca e "Rinaldo Franci" di Siena, nelle more del perfezionamento del processo di statalizzazione già avviatosi a livello nazionale;
16. È opportuno contribuire alla ripatrimonializzazione della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito del complessivo piano di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche;
17. A seguito della chiusura per inagibilità dell’edificio che ospitava l’Istituto di istruzione superiore “M. Civitali e L.A. Paladini”, è necessario sostenere la Provincia di Lucca per i costi relativi al trasloco degli arredi, al noleggio e all’istallazione di moduli prefabbricati;
18. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”) le parole: “
Al comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole: “
Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 60/1999 è aggiunta la seguente:
“
Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 2 ter dell’articolo 16 della l.r. 60/1999 le parole: “
Il comma 2 quater dell’articolo 16 della l.r. 60/1999 è abrogato.
Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
“
Dopo l'articolo 16 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 6 ter della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa) è inserito il seguente:
“
In via di interpretazione autentica, l’articolo 74 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) si interpreta nel senso di disporre la cessazione dell’efficacia delle sole graduatorie regionali approvate anteriormente alla data del 30 settembre 2003, ferma restando la vigenza, per effetto della normativa statale, di quelle approvate successivamente alla medesima data, delle quali è effettuata apposita ricognizione dalle competenti strutture rispettivamente della Giunta e degli enti dipendenti.
Al comma 2 bis e al comma 3 bis dell'articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), la parola: “
Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) le parole: “
Al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole: “
Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) le parole: “
Il comma 6 bis dell'articolo 1 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“
Dopo la lettera a bis) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è inserita la seguente:
“
Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015, le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015:
a) le parole: “
b) dopo le parole: “
Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015, le parole: “
Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 le parole: “
Al comma 3 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 la parola: “
Al comma 4 dell'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 la parola: “
Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017) le parole: “
Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 40/2017, le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti) la parola: “
Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 53/2017 la parola: “
Al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) la parola “
Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 77/2017 è aggiunto il seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017, dopo la parola: “
Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017, le parole: “
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 77/2017 è abrogata.
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 77/2017 è aggiunto il seguente:
“
La rubrica dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente: “
Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017, le parole: “
Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017, la parola: “
L'articolo 17 della l.r. 77/2017 è abrogato.
Al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 77/2017 la parola: “
Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020) la parola: “
Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 37/2018 la parola: “
Al comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 37/2018 la parola: “
L'articolo 25 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014) è abrogato.
I progetti finanziati nell'anno 2013 ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2013, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali” sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna) si considerano validamente conclusi se realizzati entro il 31 dicembre 2018.
La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) pisana la somma di euro 700.000,00 per l'anno 2018, quale contributo per lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Pisa in Via Zamenhoff, per consentire il trasferimento di dipendenti regionali dall'immobile della Provincia di Pisa in via Vittorio Emanuele, previa sottoscrizione di un accordo per la messa a disposizione, a titolo gratuito, del bene, della durata di dodici anni, in vigenza del quale la Regione gestirà a proprie spese la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dell'immobile, che rimarrà nella proprietà dell'AOU pisana.
A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge non si dà più corso alla cessione in uso per funzioni relativa all’immobile, già prevista dal punto 2.1. dell’allegato H alla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015).
Fino al trasferimento del personale regionale e dei beni mobili di proprietà della Regione presenti nell’immobile di cui al punto 2.1. dell’allegato H alla l.r. 16/2017, la gestione del suddetto bene è regolata dall’accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1271, in attuazione dell’articolo 8, comma 6 ter, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). La Giunta regionale provvede al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia di Pisa a norma dell’accordo medesimo e, almeno centottanta giorni prima del previsto trasferimento del personale e dei beni, comunica alla Provincia la data del trasferimento.
La Giunta regionale rimborsa all’ente proprietario la quota di propria spettanza degli oneri per interventi di manutenzione straordinaria in proporzione alla durata dell’effettivo utilizzo della sede rispetto alla durata originariamente stabilita nell’allegato H della l.r. 16/2017.
All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 700.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
La Giunta regionale è autorizzata a stanziare la somma di euro 280.000,00 per l'anno 2018 per sostenere l’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena e l'Istituto superiore di studi musicali “Luigi Boccherini” di Lucca.
Il contributo complessivo è così ripartito:
euro 130.000,00 all’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci”;
euro 150.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali “Luigi Boccherini”.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 280.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Al fine di contribuire alla ripatrimonializzazione della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito del complessivo piano di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, la Giunta regionale è autorizzata:
a concedere un contributo straordinario in conto capitale dell’importo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018;
a conferire al patrimonio disponibile della Fondazione il complesso immobiliare dell’ex ospedale di Luco di Mugello, di proprietà della Regione Toscana, ubicato nel Comune di Borgo San Lorenzo.
All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
La Giunta regionale è autorizzata a erogare alla Provincia di Lucca un contributo straordinario pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2018, per le spese sostenute per l’allestimento e il noleggio di moduli prefabbricati, nonché per il trasloco degli arredi e attrezzature per garantire l’attività didattica dell’Istituto di istruzione superiore “M. Civitali e L.A. Paladini”.
Il responsabile della competente struttura della Giunta provvede, a seguito di rendicontazione da parte della Provincia di Lucca, all’erogazione del contributo di cui al comma 1.
Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo massimo di Euro 100.000,00 alla Provincia di Pistoia per interventi urgenti relativi alla revisione speciale della funivia Cutigliano-Doganaccia, quale anticipo rispetto al contributo previsto per la stessa finalità nell’accordo di programma firmato da Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna e Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1127/2017.
Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati il cronoprogramma degli interventi e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
Per quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di Euro 100.000,00 nell’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Al fine di portare a compimento i lavori sull’edificio scolastico di Via Antiga, nel Comune di Villafranca in Lunigiana, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario alla Provincia di Massa Carrara pari ad Euro
La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze