Il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); è sostituito dal seguente:
“
Al comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 46 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);
Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);
Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);
Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);
Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);
Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);
Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);
Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);
Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
Considerato quanto segue:
1. È necessario adeguare la legislazione regionale in materia di programmazione settoriale alle disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili, approvate con apposita legge a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche approntate al d.lgs. 118/2011, in modo da coordinare le norme settoriali con quelle generali in materia di programmazione, e per operare i necessari adeguamenti testuali;
Approva la presente legge
Il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); è sostituito dal seguente:
“
Al comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 1 bis dell'articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è sostituito dal seguente:
“
Al comma 3 bis dell'articolo 24 della l.r. 88/1998, le parole: “
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti) è sostituito dal seguente:
“
Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) è sostituito dal seguente:
“
Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 35/2000 le parole: “
Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 35/2000 le parole: “
Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 35/2000 le parole: “
Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 35/2000 le parole: “
All'articolo 10 della l.r. 35/2000 le parole: “
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) è sostituito dal seguente:
“
L'alinea del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 72/2000 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:
“
Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 32/2002, le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), dopo le parole: “
L'alinea del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:
“
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 40/2005, dopo le parole: “
Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 40/2005 le parole: “
Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 40/2005 le parole: “
Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 40/2005 le parole: “
Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: “
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 41/2005, le parole: “
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente:
“
Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 8 dell'articolo 2 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:
“
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 1/2006, le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), le parole: “
Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 14/2007 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 1 dell'articolo 3 bis della l.r. 14/2007 è sostituito dal seguente:
“
L'articolo 5 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) è sostituito dal seguente:
“
La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituita dalla seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 la parola: “
Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:
“
L'alinea del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 9/2008 le parole: “
L'articolo 10 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) è abrogato.
Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 16/2009 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 16/2009 è abrogato.
Al punto 6 bis del considerato del preambolo della l.r. 16/2009 le parole: “
L'articolo 9 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è abrogato.
Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 26/2009 le parole: “
Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
“
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
“
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
“
Al comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 le parole: “
L'articolo 44 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 26/2009, le parole: “
L'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) è sostituito dal seguente:
“
Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
“
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 29/2009 la parola: “
Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
“
I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 sono abrogati.
Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 le parole: “
Al comma 16 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 le parole: “
Al comma 18 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 le parole: “
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) le parole: “
La lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è sostituita dalla seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole: “
Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
“
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/2010 è sostituita dalla seguente:
“
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/2010 è abrogata.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) è sostituito dal seguente:
“
Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 21/2010, le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 le parole: “
Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 la parola: “
Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 21/2010 le parole: “
Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 21/2010, le parole: “
Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 21/2010, è sostituito dal seguente:
“
Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), le parole: “
Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 55/2011, le parole: “
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 55/2011, le parole “
Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 55/2011 è sostituito dal seguente:
“
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 55/2011 le parole: “
L’articolo 1 della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) è sostituito dal seguente:
“
Firenze