Nota soppressa.
E' stata modificata con l.r. 13 maggio 2003, n. 26 , in adeguamento ai rilievi espressi dalla Commissione Europea.
Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 1.
Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 2.
Comma così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 3.
Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 4.
Comma aggiunto con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 1.
Parole inserite con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 2.
Comma aggiunto con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 2.
La richiesta ai fini dell'ottenimento degli interventi di cui alla presente legge è presentata all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), ai sensi della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 concernente "Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)".
L'ARTEA provvede a disciplinare, con proprio atto, le procedure e le modalità per l'erogazione.
Firenze