Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserita la seguente:
“
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), m bis) e z), dello Statuto;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici);
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività “SCIA”, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);
Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo);
Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);
Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 luglio 2019;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di raggiungere l'obiettivo del completamento della pianificazione di area vasta è necessario prevedere che i comuni possano redigere il piano operativo intercomunale, oltre al piano strutturale intercomunale, già disciplinato dalla l.r. 65/2014 e stabilire che il termine di conclusione del procedimento di formazione di tali piani sia di quattro anni;
2. È necessario semplificare i procedimenti per l’approvazione dei piani attuativi di minime dimensioni, o che non comportino consumo di nuovo suolo, prevedendo che le attività di partecipazione previste dalla l.r. 65/2014, in tali casi, siano svolte solo qualora l’amministrazione comunale competente lo ritenga necessario;
3. In relazione al sistema degli atti della pianificazione dei porti, si rende necessario adeguare la normativa regionale alle modifiche introdotte alla l. 84/1994 dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124);
4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del d.lgs. 82/2005, è necessario che le regioni e gli enti locali implementino l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese;
5. È necessario promuovere sul territorio regionale azioni dirette a realizzare la condivisione di tutte le banche dati territoriali, al fine di consentirne l’utilizzo da parte dei diversi soggetti istituzionali interessati;
6. È necessario implementare e consolidare l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale sull’amministrazione digitale, anche con riferimento ai procedimenti di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
7. La disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso prevista dalla l.r. 65/2014 viene migliorata ed allineata alle disposizioni della normativa statale, in particolare al d.p.r. 380/2001 e al d.lgs. 222/2016, al fine di chiarire, in particolare, che i mutamenti di destinazione d’uso, urbanisticamente rilevanti, eseguiti in assenza di opere edilizie, sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
8. È opportuno prevedere la SCIA in sanatoria, nei casi ammessi dalla normativa statale;
9.È necessario modificare alcune disposizioni della l.r. 65/2014 per adeguarle alle nuove disposizioni in materia di definizioni uniformi e unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, in recepimento dell'intesa fra Governo, regioni e comuni, sottoscritta in data 20 ottobre 2016 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268;
10. È necessario adeguare la l.r. 65/2014 alle nuove disposizioni in materia di sismica contenute nel d.l. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 55/2019, e in particolare all’articolo 3;
11. Nelle more dell’approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, è necessario consentire ai comuni di approvare varianti agli strumenti urbanistici scaduti per la realizzazione di interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio in contesti produttivi esistenti nonché inerenti all’attuazione delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; è altresì opportuno prevedere una proroga al 30 giugno 2020 del termine previsto all’articolo 222 della l.r. 65/2014;
12. È altresì opportuno intervenire sulla l.r. 64/2009 al fine di introdurre una procedura semplificata per i manufatti che presentano un’altezza non superiore a 3,5 metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 20.000 metri cubi;
13. È altresì opportuno intervenire sulla l.r. 5/2010 al fine di introdurre alcune disposizioni inerenti al recupero abitativo dei sottotetti. In particolare, si ritiene opportuno, qualora consentito dagli strumenti urbanistici, permettere il conseguimento della destinazione d’uso residenziale contestualmente alla realizzazione degli interventi diretti al recupero dei sottotetti che in tal caso, ed in relazione alla diversa casistica, sono soggetti a permesso di costruire o a SCIA;
14. È opportuno disporre che, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il recupero volumetrico per i volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data di entrata in vigore della l.r. 5/2010 (27 febbraio 2010), sia consentito anche tramite la realizzazione di nuovi solai o l’abbassamento dei solai esistenti;
15. Appare opportuno modificare la l.r. 35/2015 al fine di semplificare e chiarire le procedure per l’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale al piano regionale cave;
16. A seguito della sottoscrizione dell'atto di condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali in data 24 settembre 2019, è necessario modificare l’articolo 58 bis della l.r. 35/2015 al fine di estendere il periodo transitorio per l'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane sino all'approvazione degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019;
17. Al fine di eliminare dubbi interpretativi relativamente all'allegato 5 (Schede bacini estrattivi Alpi Apuane) del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, si ritiene opportuno chiarire le competenze della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive modificando la l.r. 65/2014;
18.In considerazione della scadenza fissata dalle disposizioni transitorie della l.r. 65/2014, prevista per il 27 novembre 2019, è opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserita la seguente:
“
Dopo l'articolo 23 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Dopo l’articolo 43 del capo I del titolo III della l.r. 65/2014, è inserito il seguente capo: “
L'articolo 44 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Dopo l'articolo 44 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 44 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 54 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
L'articolo 55 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Dopo l'articolo 55 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 55 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
L'articolo 56 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 3 dell’articolo 57 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 65/2014 le parole: “
Alle lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 la parola: “
Al comma 2 dell'articolo 83 della l.r. 65/2014 le parole: “
Al comma 7 dell'articolo 83 della l.r. 65/2014 le parole “
Dopo il comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
“
Al comma 2 bis dell'articolo 94 della l.r. 65/2014 le parole: “
Il comma 1 dell'articolo 98 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 la punteggiatura è così modificata: “.”
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “
nell’alinea del comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “
Alla fine della lettera c) del comma 6 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: “,
Al comma 7 dell'articolo 104 della l.r. 65/2014 le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 112 della l.r. 65/2014 le parole: “
Al comma 3 dell'articolo 113 della l.r. 65/2014 dopo la parola "
Dopo il comma 4 dell'articolo 113 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
"
Al comma 2 dell'articolo 114 della l.r. 65/2014 le parole: “
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 122 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 124 della l.r. 65/2014 le parole: “
Al numero 3) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della l.r. 65/2014, le parole: “
Al numero 3 quater) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della l.r. 65/2014 la punteggiatura è così modificata: “
Al numero 4) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della l.r. 65/2014, le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 65/2014 le parole: “
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014, è inserita la seguente:
“
Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014, le parole: “
Al comma 2 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014, le parole: “,
Dopo il comma 2 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 2 bis dell’articolo 134 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 le parole “
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 le parole: “
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 le parole: “
La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:
“
Alla fine della lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: “
Dopo la lettera a ter) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:
“
Alla fine del comma 4 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le seguenti parole: “C
Al comma 1 dell'articolo 139 della l.r. 65/2014 le parole: “
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 145 della l.r. 65/2014 le parole: “
Dopo il comma 2 dell'articolo 145 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 153 bis della l.r. 65/2014 dopo le parole “
Al comma 2 dell'articolo 153 bis della l.r. 65/2014 dopo le parole “
L’articolo 167 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 168 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 169 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 170 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Dopo l’articolo 170 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Dopo l’articolo 170 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
L’articolo 172 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 173 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 174 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 181 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 2 dell'articolo 182 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 1 dell'articolo 183 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Al comma 3 dell'articolo 183 della l.r. 65/2014, le parole: “
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 184 della l.r. 65/2014, le parole: “
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 188 della l.r. 65/2014, la parola: “
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 188 della l.r. 65/2014, la parola: “
Il comma 6 dell'articolo 191 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 2 dell’articolo 196 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “
Dopo il comma 2 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Al comma 3 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014, le parole: “
Al comma 4 bis dell'articolo 196 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “
Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014, la parola: “utile” è sostituita con la parola “calpestabile” e, per la punteggiatura, il punto è sostituito con il punto e virgola.
Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:
“
Al comma 9 bis dell'articolo 196 della l.r. 65/2014le parole: “
Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 197 della l.r. 65/2014 la parola: “
Alla fine del comma 1 dell'articolo 200 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “,
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 200 della l.r. 65/2014, dopo la lettera “
Dopo il comma 6 dell'articolo 200 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 6 bis dell'articolo 200 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 2 dell'articolo 201 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 201 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 205 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “
Il punto 4) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 205 della l.r. 65/2014 è soppresso.
Il comma 1 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 2 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 2 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Il comma 3 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 6 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 il periodo: “I
Dopo il comma 6 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 6 bis dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 6 ter dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Il comma 7 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 8 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 7 dell'articolo 220 della l.r. 65/2014 la parola: “
Al comma 2 bis dell'articolo 222 della l.r. 65/2014 le parole: “
Al comma 3 dell'articolo 231 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 235 bis della l.r. 65/2014 la parola:
Ai commi 1 e 2 dell'articolo 238 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “
Dopo l'articolo 252 bis della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
“
Dopo l'articolo 252 ter della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 6 dell’articolo 255 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“
Al comma 7 dell'articolo 255 della l.r. 65/2014, le parole: “
Dopo la lettera b) del comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), è aggiunta la seguente:
“
Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), è inserito il seguente:
“
Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 5/2010 le parole: “
Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 5/2010 è inserito il seguente:
“
Dopo l’articolo 3 della l.r. 5/2010 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), è inserito il seguente:
“
La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 35/2015 è sostituita dalla seguente: “M
Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 35/2015, le parole: “
Il comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 58 bis della l.r. 35/2015 le parole: “
Alle istanze già presentate ai sensi degli articoli 167 e 169 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), alla data del 19 aprile 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell’istanza. I relativi procedimenti sono conclusi secondo tali disposizioni.
Alle varianti non sostanziali ai progetti già autorizzati alla data del 19 aprile 2019, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).
Le disposizioni di cui all'articolo 209, comma 6 quater, della l.r. 65/2014 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge concernenti la regolarizzazione e l'autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti ai sensi della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).".
Gli articoli 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 180, 202 e 241 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme sul governo del territorio), sono abrogati.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze