PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 11 e l’articolo 37 dello Statuto;
Visto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l’articolo 51;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023);
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della regione Toscana, espresso in data 26 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento di attività finanziarie e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso di cui alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99, da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;
2. Tale adeguamento si concretizza nell’iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di nuove entrate, attraverso il ricorso al credito e tramite l’utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione degli accantonamenti di bilancio);
3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge