Per il conseguimento dei fini istituzionali di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi posti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 , "Legge quadro sul volontariato", la presente legge:
- determina i criteri e le modalità con i quali la Regione riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato che autonomamente concorrono, nell’ambito del territorio regionale, al conseguimento delle finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e per l’attuazione dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;
- determina le modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano;
- disciplina i rapporti della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici con le organizzazioni di volontariato.