L’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:
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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 9, comma 7, dello Statuto;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge regionale 3 novembre 2020, n. 91 (Rimborso spese per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009);
Considerato quanto segue:
1. Il d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011 e il d.l. 174/2012 hanno inciso sull’ordinamento delle regioni stabilendo principi e criteri omogenei di contenimento della spesa in riferimento al personale politico regionale; il d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012 ha condizionato l’erogazione di gran parte dei trasferimenti erariali a favore delle regioni all’attuazione di detti criteri, nonché a numerosi altri adempimenti sempre ispirati al contenimento delle spese;
2. In applicazione dei principi dettati dalla legislazione statale ai fini della riduzione dei costi della politica regionale, la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale) è stata a suo tempo già modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”);
3. Sempre al fine di concorrere alla realizzazione all’obiettivo limitare la spesa per il funzionamento degli organi politici, si interviene nuovamente sulla disciplina regionale relativa all’indennità di funzione e al rimborso spese per l’esercizio del mandato riducendo la spesa connessa ad alcune ulteriori funzioni attribuite ai consiglieri regionali;
Approva la presente legge
L’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:
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Il comma 3 dell’articolo 6 bis della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
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Dopo il comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 3/2009, è inserito il seguente:
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Dopo il punto 3 del preambolo della legge regionale 3 novembre 2020, n. 91 (Rimborso spese per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009), è inserito il seguente:
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Firenze