V. anche L.R. 6 aprile 1995, n. 40 .
Pubblicata nel BU 30 dicembre 1971, n. 28.
Con l’emanazione delle LL.RR. 18 gennaio 1980, n. 5 e 15 maggio 1980, n. 54 (pubblicate, rispettivamente, nel BU 26 gennaio 1980, n. 9, parte unica e nel BU 23 maggio 1980, n. 29, parte prima e riportate in questa stessa voce, pagg. 85 e 112) sono state abrogate le disposizioni qui contenute, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, non compatibili con le norme delle leggi suddette.
Nota soppressa.
Nota soppressa.
Comma aggiunto con L.r. 30 aprile 1979, n. 18 , articolo unico (pubblicato nel B.U. 4 maggio 1979, n. 23, parte prima).
Dichiarazione di urgenza ai sensi dell’ art. 127 della Costituzione e dell’ art. 28 dello Statuto.
Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art.7.
Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 8.
Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.
Nota soppressa.
Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 1.
Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.
Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.
Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 2.
Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 4.
I proventi della imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione.
Dalla data di entrata in vigore delle leggi che disciplinano il passaggio alla Regione delle funzioni concernenti le materie indicate nell’ art. 117 della Costituzione, è istituita la tassa sulle concessioni regionali prevista dagli articoli 1, 3 e 14 terzo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Sono soggetti alla predetta tassa gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Regione nell’esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli ora sottoposti alla tassa di concessione governativa in base al Testo Unico approvato con D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121e successive modificazioni.
L’ammontare della tassa sulle concessioni regionali è pari al 100 per cento della corrispondente tassa erariale.
Gli atti amministrativi di altre Regioni, per i quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non sono soggetti alla tassa di cui al presente articolo anche se gli atti stessi dispieghino i loro effetti nel territorio della Regione Toscana.
Dal 1º gennaio 1972 è istituita la tassa regionale di circolazione di cui all’ art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Essa si applica ai veicoli e autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Toscana, nonché a quelli pur soggetti alla suddetta tassa, per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti nella Regione Toscana.
Dal 1º gennaio 1972 è istituita ai sensi dell’ art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione.
L’ammontare della tassa di cui al comma precedente è pari al 100 per cento di quella prevista per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle singole Province della Regione.
I tributi propri della Regione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltreché dalle norme della presente legge.
Firenze