Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell’ 11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con [sentenza n. 372 del 29 novembre 2004] dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell’articolo 3, comma 6, dell’articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.
Comma prima sostituito con [legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1], art. 1, ed ora così sostituito con [legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18], art. 1.
Periodo prima sostituito con [legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1], art. 2, ed ora comma interamente sostituito con [legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18], art. 5.
Comma abrogato con [legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1], art. 2.
Comma aggiunto con [legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18], art. 1.
Comma così sostituito con [legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18], art. 2.
Comma così sostituito con [legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18], art. 3.
Parole così sostituite con [legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18], art. 3.
Parole soppresse con [legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18], art. 4.
L’efficacia dell’art. 6, comma 2 è differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:“ 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria”.Sino al termine indicato trova applicazione il previgente art. 6, comma 2: “ Il Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale”.
L’efficacia dell’art. 6, comma 2 bis è differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:“ 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria”.Sino al termine indicato trova applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione”.
Si veda l'[articolo 10 bis della l.r. 9 gennaio 2009 n.3], introdotto dalla [l.r. 27 dicembre 2012,n. 85].
L’efficacia dell’articolo 14, comma 1 è differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:“ 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria”.Sino al termine indicato trova applicazione il previgente art. 14, comma 1: “ L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore”.
L’efficacia dell’articolo 14, comma 2 è differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:“ 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria”.Sino al termine indicato trova applicazione il previgente art. 14, comma 2: “ I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età”.
L’efficacia dell’articolo 31, comma 2 è differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:“ 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria”. Sino al termine indicato trova applicazione il previgente art. 31, comma 2: “ Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione”.
L’efficacia dell’articolo 35, comma 1 è differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:“ 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria”.Sino al termine indicato trova applicazione il previgente art. 35, comma 1: “ La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci”.
Nota soppressa.
Lettera inserita con [legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 4], art. 1.
Parole così sostituite con [legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5], art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della [legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5], art. 2.
Comma aggiunto con [legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6], art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della [legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6], art. 3.
Comma aggiunto con [legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6], art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della [legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6], art. 3.
Comma così sostituito con [legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55], art. 1.
Parole aggiunte con [legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 56], art. 1.
Parole aggiunte con [legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57], art. 1.
Comma prima inserito con [legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57], art. 1. Poi il comma è così modificato con [l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23], art. 1.
Lettera inserita con [legge statutaria regionale 26 novembre 2018, n. 64][, art. 1].
Comma inserito con [legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4, art. 1.]
Lettera inserita con [legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4, art. 2.]