Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .
La Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 26 del 24 gennaio 2005, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.2, che inserisce l'art.22-ter, commi 1, 2, 3, nella legge regionale n. 32 del 2002, nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall'art. 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale, e dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1.
Le modifiche alla r. 32/2002 di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all' articolo 22 bis della l.r.32/2002 , inserito dall'articolo 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Firenze