Al comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), la parola: “
Al comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), la parola: “
Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 38/2004, le parole: “
Il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 38/2004 è abrogato.
La lettera d) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 38/2004 è abrogata.
Firenze