Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;
Vista la [legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86] (Testo unico del sistema turistico regionale) ed in particolare l’articolo 3;
Visto il parere del Comitato di direzione (CD), espresso nella seduta del 24 maggio 2018;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 4 giugno 2018, di approvazione in via preliminare ai fini dell’acquisizione, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, del parere della competente Commissione consiliare;
Visto il parere favorevole con osservazioni, della II Commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 luglio 2018;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2018, n. 873;
considerato quanto segue:
1. nella definizione delle informazioni sull’accessibilità che devono essere fornite dalle strutture ricettive e dagli stabilimenti balneari, è opportuno che lo schema con il quale tali informazioni sono fornite risponda a criteri di semplice compilazione e agevole lettura;
2. nell’individuazione della modalità di svolgimento dell’attività di Osservatorio turistico di destinazione (OTD) è necessario definire anche gli strumenti per porre in essere tale attività;
3. nell’ambito della definizione delle disposizioni attuative in materia di informazione e accoglienza turistica è opportuno prevedere, oltre all’affidamento del servizio a soggetti terzi, anche l’affidamento senza oneri per l'amministrazione alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco del solo servizio di informazione turistica;
4. con riguardo agli albi delle associazioni pro-loco, è necessario definire anche le modalità di aggiornamento e cancellazione;
5. nella definizione dei requisiti minimi e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, si è tenuto conto delle specificità delle singole tipologie, delle novità legislative, nonché dell’esperienza maturata nel corso dell’applicazione della norme;
6. nell’ambito della disciplina delle caratteristiche delle opere realizzate dai concessionari delle aree demaniali adibite a stabilimento balneare, è necessario individuare i criteri per la loro classificazione;
7. nella definizione dei presupposti per ottenere l’abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sulla base delle conoscenze o capacità professionali possedute occorre contemperare le previsioni delle leggi statali che dispongono in merito;
8. nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida ambientale sono stati confermati i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame di abilitazione;
9. nell’individuazione delle articolazioni della professione di guida ambientale, è opportuno confermare ciò si è consolidato nel corso degli anni, prevedendo le articolazioni escursionistica, equestre e subacquea;
10. al fine di consentire la rapida attuazione delle disposizioni legislative, è necessario disporre l’ entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
11. di accogliere il parere della II Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;
Si approva il presente regolamento: