Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.) è sostituito dal seguente:
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Articolo abrogato con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 4.
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.);
Visto il parere istituzionale obbligatorio favorevole, espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 20 marzo 2018;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di razionalizzare le modalità di finanziamento delle società in house della Regione Toscana, sono introdotte nelle leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attività svolte;
2. Al fine di differenziare le modalità di finanziamento delle attività istituzionali delle società in house è riformulato l'oggetto sociale distinguendo fra attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo;
3. Le attività istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la Regione e sono pertanto affidate alle società in house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalità impiegate, terzietà, affidabilità, continuità amministrativa; tali attività sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare è fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento;
4. Per le attività istituzionali a carattere non continuativo è previsto il finanziamento mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attività;
5. È necessario prevedere l’entrata in vigore anticipata della presente legge in considerazione dell’urgenza a provvedere ad alcuni adempimenti connessi alla vita della società, quali la rideterminazione del compenso dell’amministratore unico, secondo le nuove regole in vista della nomina dello stesso;
Approva la presente legge:
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.) è sostituito dal seguente:
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Dopo l'articolo 3 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
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4. La Giunta regionale con delibera da approvare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, definisce:
a) le modalità per la determinazione del contributo a copertura dei costi e del tariffario dei compensi di cui al comma 3;
b) gli indirizzi per l’attività, la gestione e il controllo della società, ivi compresi quelli per la definizione degli obiettivi dell’amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa;
c) le attività di cui al comma 2 per le quali intende avvalersi di Sviluppo Toscana s.p.a.
5. La realizzazione delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale contestualmente al piano delle attività, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari nonché dei sistemi di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 e dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.
6. Il piano delle attività è redatto dall'amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre contestualmente al bilancio di previsione.
7. Il piano delle attività è altresì trasmesso contestualmente alla commissione consiliare competente per l’espressione del proprio parere entro quindici giorni dal ricevimento. Decorso il termine senza che la commissione si sia pronunciata, la Giunta regionale può prescindere dal parere.
Dopo l’articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
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L'articolo 4 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
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Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 28/2008 le parole: “
Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 28/2008 le parole: “
Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
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Il comma 3 quater dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
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Dopo il comma 3 quater dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
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Dopo l'articolo 6 bis della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze