La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale ed in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), detta disposizioni generali in materia di tributi di competenza della Regione.
In particolare, la presente legge:
disciplina il diritto di interpello;
istituisce il Garante del contribuente regionale;
disciplina le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi regionali;
disciplina i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie;
istituisce il sistema informativo tributario regionale.