Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dopo le parole: “
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della l.r. 22/2015, con cui sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e le funzioni di autorità competente concernente l’autorizzazione unica ambientale (AUA), si rende necessario procedere all’adeguamento della l.r. 20/2006;
2. Poiché le autorizzazioni allo scarico, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura, ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 e, quindi, sono attratte nella competenza regionale secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 6), della l.r. 22/2015, viene meno la competenza autorizzativa sia delle province, sia dell’Autorità idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
3. Data la semplificazione dell’assetto delle competenze in materia di autorizzazioni allo scarico, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione, non si rende più necessario mantenere il Comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell'AIT;
4. È necessario garantire l’entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015, nella materia della tutela delle acque dall’inquinamento;
Approva la presente legge
Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dopo le parole: “
La rubrica dell’articolo 3 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: “
Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 20/2006 le parole: “
Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 dopo le parole: “
Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 le parole: “
Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: “
Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006, è inserito il seguente:
“
Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 le parole: “
Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 le parole: “
Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 5 bis dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 la parola “
La rubrica dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: “
Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: “
Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 le parole: “
La rubrica dell’articolo 11 bis della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: “
Al comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:
“
Al comma 3 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 5 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 6 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 8 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: “
Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 20/2006 le parole: “
Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 6 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole: “
Alle lettere a) e b) comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 9 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 5 dell’articolo 21 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 20/2006 le parole “
Al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 20/2006 le parole: “
Al comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 20/2006 le parole: “
Dopo l’articolo 27 della l.r. 20/2006, è inserito il seguente:
“
Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento):
articolo 3 bis;
commi 4 e 6 dell’articolo 5;
commi 4 e 6 dell’articolo 10;
comma 2 dell’articolo 13;
comma 2 dell’articolo 22;
comma 5 dell’articolo 27.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze