Note soppresse.
Articolo inserito con [l.r. 14 dicembre 2009, n. 75], art. 101.
Parola così sostituita con [l.r. 14 dicembre 2009, n. 75], art. 102.
Articolo inserito con [l.r. 14 dicembre 2009, n. 75], art. 103.
Articolo inserito con [l.r. 14 dicembre 2009, n. 75], art. 104.
Comma aggiunto con [l.r. 8 febbraio 2010, n. 4], art. 2.
Comma aggiunto con [l.r. 8 febbraio 2010, n. 4], art. 3.
Parole così sostituite con [l.r. 21 marzo 2011, n. 10], art. 73.
Nota soppressa.
Comma prima inserito con [l.r. 11 maggio 2010, n. 36], art. 1, comma 2, ed ora così modificato con [l.r. 30 ][dicembre 2014, n. 90], art. 43, comma 3, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, ][n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 2 bis. Il responsabile delle strutture di supporto dei segretari dell’Ufficio di presidenza, può essere scelto fra i soggetti indicati al comma 2 limitatamente, nel caso delle lettere a), b) e c bis), al personale appartenente alla categoria D o corrispondente.».
Comma prima sostituito con [l.r. 11 maggio 2010, n. 36], art. 2, ed ora così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 44, comma 3, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 6. Per i responsabili degli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, dei vicepresidenti e del Portavoce dell’opposizione, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all’articolo 20 della L.R. n. 4/2008.».
Comma prima inserito con [l.r. 11 maggio 2010, n. 36], art. 2, ed ora così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 44, comma 4, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 6-bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata.».
Nota soppressa.
Lettera così sostituita con [l.r. 21 giugno 2010, n. 38], art. 1.
Parole abrogate con [l.r. 21 giugno 2010, n. 38], art. 1.
Comma così sostituito con [l.r. 21 giugno 2010, n. 38], art. 1.
Comma aggiunto con [l.r. 21 giugno 2010, n. 38], art. 1.
Lettera così sostituita con [l.r. 21 giugno 2010, n. 38], art. 2.
Comma abrogato con [l.r. 21 giugno 2010, n. 38], art. 2.
Parole così sostituite con [l.r. 21 giugno 2010, n. 38], art. 2.
Periodo abrogato con [l.r. 21 giugno 2010, n. 38], art. 2.
Comma aggiunto con [l.r. 21 giugno 2010, n. 38], art. 2.
Articolo così sostituito con [l.r. 21 giugno 2010, n. 38], art. 3.
Nota soppressa.
Articolo prima sostituito con [l.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 2, ed ora così sostituito con [l.r. 30 dicembre ][2014, n. 90], art. 3, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « Art. 3. Direzioni generali ed Avvocatura regionale. 1. La struttura operativa regionale è costituita dalle direzioni generali e dall’Avvocatura regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale), che è collocata in posizione di autonomia rispetto alle direzioni generali.2. Le direzioni generali sono le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione.3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, la Giunta regionale individua con propria deliberazione le direzioni generali e ne definisce le competenze.»
Articolo prima sostituito con [l.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 3, ed ora così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 7, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente :« Art. 5. Direttore generale della Presidenza e Comitato tecnico di direzione. 1. Il Direttore generale della Presidenza opera a diretto riferimento del Presidente della giunta regionale e, oltre a svolgere le funzioni di cui all’articolo 7, assicura: a) la rispondenza complessiva dell’attività della struttura operativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale; b) il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica; c) la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell’azione regionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Direttore generale della Presidenza sovrintende alle funzioni svolte dai direttori generali nell’ambito delle direzioni di competenza avvalendosi del Comitato tecnico di direzione (CTD), da lui presieduto e costituito dai direttori generali e dall’Avvocato generale di cui all’articolo 3-bis della L.R. n. 63/2005. 3. Il CTD esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del CTD. 5. Alle riunioni del CTD è invitato, di norma, il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale).»
Articolo prima sostituito con [l.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 4, ed ora così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art.8, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: «Art. 6. Aree di coordinamento e settori. 1. Le aree di coordinamento e i settori sono le strutture a responsabilità dirigenziale costituite all’interno delle direzioni generali e dell’Avvocatura regionale. 2. Le aree di coordinamento sono le strutture dirigenziali di maggiore complessità e sono istituite, in ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali, per la direzione amministrativa e funzionale dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali, di cui all’articolo 11, a cui sono sovraordinate. Alle aree di coordinamento può essere inoltre attribuita la titolarità di un insieme di competenze e attività. 3. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attività, in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attività professionali specialistiche. 4. I settori sono, di norma, costituiti nell’ambito delle aree di coordinamento. Nei casi in cui svolgano funzioni di carattere trasversale che interessano l’intera direzione sono costituiti a diretto riferimento del direttore generale. 5. Le aree di coordinamento all’interno della Direzione generale della Presidenza e dell’Avvocatura regionale sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le aree di coordinamento all’interno delle altre direzioni generali sono costituite con deliberazione della Giunta regionale. 6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle aree di coordinamento sulla base della complessità delle funzioni svolte. 7. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l’individuazione della complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi. 8. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all’espletamento dell’attività di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.».
Articolo prima sostituito con [l.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 5, ed ora così sostituito con [l.r. 30 dicembre ][2014, n. 90], art.9, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: «Art. 7. Direttore generale 1. Il direttore generale assicura l’unitarietà di azione della direzione generale e svolge le seguenti funzioni: a) definisce gli indirizzi e il programma annuale della direzione generale, assicurando l’integrazione con le altre direzioni generali; b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi, predisposti dalle strutture interne alla direzione; c) sovrintende all’attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte delle aree di coordinamento e dei settori di diretto riferimento; d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le scelte definite dal CTD e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori di diretto riferimento; e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale; f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del CTD, reso sulla base di un’istruttoria della direzione generale competente in materia di organizzazione e, su proposta del coordinatore di area, per i settori costituiti all’interno dell’area; g) nomina e revoca, previa comunicazione alla Giunta regionale, i coordinatori di area; h) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali di cui all’articolo 11 e assegna i relativi incarichi, su proposta del coordinatore di area per i settori e le posizioni costituiti all’interno dell’area; i) assegna alle aree e ai settori di diretto riferimento gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell’ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione; j) dirige, coordina e controlla l’attività delle aree e dei settori di diretto riferimento costituiti all’interno della direzione generale e assume nei confronti dei coordinatori di area e dei dirigenti dei suddetti settori poteri sostitutivi in caso di inerzia, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché su istanza di parte; k) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei coordinatori di area, dei responsabili dei settori e dei dirigenti di cui all’articolo 11, a suo diretto riferimento; k-bis) designa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali in qualità di esperti all'interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza. 2. Il direttore generale promuove l’azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza, nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione generale e trasmette, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, gli atti relativi a violazioni che comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza. 3. Il Direttore generale della Presidenza esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all’articolo 40 e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza. 4. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un coordinatore di area o da un dirigente a tempo indeterminato della direzione generale, da lui designato. 5. All’Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore generale.».
Comma abrogato con [l.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 6.
Articolo prima sostituito con [l.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 7, ed ora abrogato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art.11, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge ][regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Note soppresse.
Articolo prima sostituito con [l.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 14, ed ora così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 19, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, ][n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente : «Art. 17. Incarichi di coordinatore di area e di responsabile di settore. 1. Gli incarichi di coordinatore di area sono attribuiti con decreto del direttore generale, previa comunicazione alla Giunta regionale. Tali incarichi cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo direttore generale e non sono automaticamente rinnovabili. 2. Gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del direttore generale e cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo direttore generale. I nuovi incarichi sono attribuiti dal direttore generale entro il medesimo termine, decorso inutilmente il quale, gli incarichi dei precedenti responsabili sono rinnovati automaticamente. 3. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative, il direttore generale competente in materia di personale può conferire, con le procedure previste dall’articolo 18, comma 3, l’incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante a un dirigente già responsabile di struttura qualora quest’ultimo sia assegnato a una direzione generale diversa da quella in cui le strutture vacanti si collocano.».
Comma abrogato con [l.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 15.
Rubrica così sostituita con l[.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 16.
Articolo prima sostituito con [l.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 17, ed ora così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 22, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: «Art. 19. Soggetti della valutazione. 1. La valutazione dei direttori generali e dell’Avvocato generale è effettuata dalla Giunta regionale. 2. La valutazione dei coordinatori di area è effettuata dal direttore generale di riferimento. 3. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all’articolo 11, di diretto riferimento al direttore generale, è effettuata da quest’ultimo. 4. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all’articolo 11, che riferiscono a un’area di coordinamento, è effettuata dal coordinatore di area. 5. La valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.».
Articolo così sostituito con [l.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 18.
Comma inserito con [l.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 19.
Comma inserito con [l.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 20.
Comma inserito con [l.r. 17 novembre 2010, n. 57], art. 21.
Nota soppressa.
Comma prima inserito con [l.r. 21 marzo 2011, n. 10], art. 74, ed ora abrogato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 26.
Parola così sostituita con [l.r. 21 marzo 2011, n. 10], art. 75.
[Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R.]
Note soppresse.
Comma così sostituito con [l.r. 18 giugno 2012, n. 29], art. 151.
Comma così sostituito con [l.r. 18 giugno 2012, n. 29], art. 152.
Parole così sostituite con [l.r. 18 giugno 2012, n. 29], art. 153.
Si veda l'[articolo 8 della l.r. 27 dicembre 2012], n. 83.
Note soppresse.
Comma così sostituito con [l.r. 9 agosto 2013, n. 47], art. 109.
Nota soppressa.
Comma inserito con [l.r. 9 agosto 2013, n. 47], art. 112.
Comma inserito con [l.r. 9 agosto 2013, n. 47], art. 113.
Comma inserito con [l.r. 9 agosto 2013, n. 47], art. 114.
Comma inserito con [l.r. 9 agosto 2013, n. 47], art. 115.
Comma inserito con [l.r. 9 agosto 2013, n. 47], art. 116.
Nota soppressa.
Lettera così sostituita con [l.r. 24 dicembre 2013, n. 77], art. 60.
Comma così sostituito con [l.r. 24 dicembre 2013, n. 77], art. 60.
Comma prima inserito con [l.r. 24 dicembre 2013, n. 77], art. 61, poi sostituito con [l.r. 5 agosto 2014, n. 49], art. 1, ed ora abrogato con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7].
Comma inserito con [l.r. 4 agosto 2014, n. 46], art. 6.
Lettera aggiunta con [l.r. 5 agosto 2014, n. 49], art. 2.
Comma così sostituito con [l.r. 5 agosto 2014, n. 49], art. 3.
Lettera aggiunta con [l.r. 5 agosto 2014, n. 49], art. 4.
Parole così sostituite con [l.r. 5 agosto 2014, n. 49], art. 4.
Comma così sostituito con [l.r. 5 agosto 2014, n. 49], art. 5.
Articolo inserito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 1.
Lettera così sostituita con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 2, comma 1, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data Il testo è il seguente: « e) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle direzioni generali, di cui all'articolo 3.»
Lettera così sostituita con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 2, comma 2, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « h) la definizione dei criteri di valutazione dei direttori generali, nonché l'attribuzione di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti.»
Lettera aggiunta con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 2, comma 3, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Articolo così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 4, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « Art. 4. Direzione generale della presidenza.1. La Direzione generale della Presidenza è la struttura di supporto tecnico ed amministrativo all'esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta regionale. 2. La Direzione generale della Presidenza garantisce il presidio delle coerenze dell'attività regionale in relazione, in particolare, alle funzioni concernenti: a) la produzione normativa; b) la programmazione; c) l'informazione e la comunicazione istituzionale; d) i rapporti istituzionali con gli enti locali. 3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, a specificare le competenze della Direzione generale della Presidenza.».
Articolo inserito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 5, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge ][regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Articolo inserito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 6, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge ][regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Parola soppressa con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 10, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 10, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: «3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni avvalendosi del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP).».
Articolo così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 12, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della ][legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: «Art. 9. Responsabile di settore. 1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni: a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e, nel caso di strutture interne ad area di coordinamento, li sottopone al visto del coordinatore di area; b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore; c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse; d) promuove i procedimenti disciplinari ed irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale assegnato al settore e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza; e) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali ove non sia costituita un’area di coordinamento; f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l’attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato. 2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal coordinatore di area di diretto riferimento, ove esistente, oppure da altro dirigente dallo stesso designato. Il responsabile di settore che sia di diretto riferimento al direttore generale è sostituito da altro dirigente designato da quest'ultimo.».
Articolo prima sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 13, e poi così sostituito con [l.r. 19 febbraio 2016, n. 12], art. 2.
Articolo abrogato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 14, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge ][regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Articolo così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 15, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « Art. 13. Dirigenti con contratto a tempo determinato.1. Gli incarichi previsti dagli articoli 8, 9 e 11, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale della Giunta regionale, possono essere conferiti dal direttore generale della struttura competente in materia di personale, su proposta del direttore generale della struttura di destinazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato. 1-bis. Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all'entrata in vigore della modifica ivi recata dall'articolo72, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011). 2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private. 3. Il contratto di cui al comma 1, non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile. 4. L'incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.».
Articolo così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 16, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 ][dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « Art. 14. Nomina e requisiti del direttore generale. 1. I direttori generali sono collocati al di fuori dell'organico della Giunta regionale. 2. I direttori generali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. Il direttore generale può essere scelto tra i dirigenti regionali in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni. 4. Il direttore generale può altresì essere scelto tra soggetti esterni alla Regione, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da concrete esperienze di lavoro. 5. I requisiti dell’Avvocato generale sono definiti dall’articolo 3-bis della L.R. n. 63/2005. All’Avvocato generale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 15 e 16. 6. Per i soggetti esterni alla Regione provenienti dal settore pubblico, l'incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.».
Rubrica così sostituita con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 17,comma 1, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge ][regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: «Rapporto di lavoro del direttore generale»
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 17, comma 2, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: «1. L’incarico di direttore generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 2. Il contratto individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. ».
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 17, comma 4, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 4. Alla cessazione del contratto, salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, il dirigente è riassunto automatica m e n t e nella posizione giuridica ed economica in godimento prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato direttore generale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico. ».
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 17, comma 5, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge ][regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 5. In relazione alla cura degli interessi della Regione, il direttore generale può essere destinatario di nomine o designazioni regionali. Gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione e vengono utilizzati per le finalità di cui all’articolo 70 , comma 2. ».
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 17, comma 3, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente : « 2. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico di ciascun direttore generale, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.».
Articolo così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 18, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente : «Art. 16. Cessazione del direttore generale dall'incarico. 1. Il Direttore generale della Presidenza cessa dall'incarico decorsi sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale. Gli altri direttori generali cessano dall'incarico decorsi sessanta giorni dalla prima riunione della Giunta regionale. 2. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l’incarico stesso a un altro direttore generale o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 15, comma 2. 3. Qualora il direttore generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, il Presidente della Giunta regionale può sospendere il rapporto e attribuire l'incarico relativo all'esercizio temporaneo delle funzioni di direttore generale ad un altro direttore generale o ad un dirigente regionale a tempo indeterminato che conserva la responsabilità della propria struttura. 4. Al dirigente incaricato di cui al comma 3 non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento economico di cui al comma 2. 5. L'incarico di cui al comma 3 cessa alla ripresa del rapporto con il direttore generale o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, con la nomina di un nuovo direttore generale.».
Rubrica così sostituita con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 20, comma 1, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: «Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti.».
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 20, comma 2, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]..Sino a tale data il testo è il seguente: « 2. Il direttore generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti della struttura di cui è responsabile, sentiti i dirigenti interessati.».
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 20, comma 3, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 3. La mobilità dei dirigenti dalla direzione generale cui sono assegnati ad altra direzione o al Consiglio regionale è disposta, sentito il dirigente interessato, dal direttore generale competente in materia di personale, su richiesta rispettivamente del direttore generale della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale.».
Articolo inserito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 21, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 23, comma 1, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi oppure l’inosservanza delle direttive impartite dal direttore generale possono comportare la revoca dell’incarico dirigenziale. Nei casi di particolare gravità il rapporto di lavoro può essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformità alle previsioni del contratto collettivo.».
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 23, comma 3, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, ][comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi oppure l’inosservanza delle direttive impartite dal direttore generale possono comportare la revoca dell’incarico dirigenziale. Nei casi di particolare gravità il rapporto di lavoro può essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformità alle previsioni del contratto collettivo.».6. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro venti giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal direttore generale interessato entro quindici giorni dalla richiesta e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti. ».
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 23, comma 2, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal direttore generale di riferimento, anche su proposta dei coordinatori di area per i dirigenti assegnati all’area stessa, previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all’articolo 21. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.».
Parole inserite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 24, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge ][regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].Sino a tale data il testo è il seguente: « 1. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina la dotazione organica della propria struttura e i posti relativi alla qualifica dirigenziale e alle singole categorie per il personale non dirigente. ».
Parole inserite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 25, comma 1, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 1. Con propria deliberazione la Giunta regionale per ogni legislatura determina gli indirizzi per la programmazione del fabbisogno di personale. ».
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 25, comma 2, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, ][comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].Sino a tale data il testo è il seguente: «2. Il direttore generale competente in materia di personale provvede, di norma annualmente, alla determinazione del fabbisogno di personale previa comunicazione al CTD.».
Parole aggiunte con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 26, comma 2.
Periodo aggiunto con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 27, comma 1.
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 28, comma 1, a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 1. La mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali e tra queste e il Consiglio regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente. ».
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 28, comma 2,a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 90/2014 ai sensi dell'[articolo 53, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 3. La mobilità dei dipendenti dalla direzione generale a cui sono assegnati ad altra direzione o al Consiglio regionale è disposta, sentiti il dipendente interessato ed il direttore generale della struttura di provenienza, dal direttore generale competente in materia di personale, su richiesta, rispettivamente, del direttore generale della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale.».
Lettera aggiunta con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 29, comma 1.
Nota soppressa.
Lettera così sostituita con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 30, comma 2.
Lettera aggiunta con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 30, comma 3.
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 30, comma 4.
Parole soppresse con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 31, comma 1.
Note soppresse.
Articolo prima inserito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 32, ed ora così sostituito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 13].
Nota soppressa.
Parola soppressa con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 34, comma 1.
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 35, comma 1, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite i direttori generali di cui all'articolo 7.».
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 35, comma 2, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: «4. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.».
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 36, comma 1, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai coordinatori di area di cui all'articolo 8.».
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 36, comma 2, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge ][regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9.».
Comma abrogato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 36, comma 3, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge ][regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 37, comma 1, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico.».
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 37, comma 2, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 5. Il trattamento economico del Portavoce non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di settore.».
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 38, comma 1, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: «6. Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c).».
Comma inserito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 38, comma 2, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 39, comma 1, a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 53, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].Sino a tale data il testo è il seguente: «2. I comitati o nuclei di valutazione di cui al comma 1 operano su impulso del Presidente della Giunta regionale, in raccordo con la Direzione generale della Presidenza di cui all'articolo 4 e sono composti da dirigenti a tempo indeterminato ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra docenti universitari, professionisti iscritti negli appositi albi, dirigenti pubblici e privati.».
Nota soppressa.
Comma così modificato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 41, comma 1, lettera a) e b), a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo ][85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: «1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.».
Nota soppressa.
Parole inserite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 41, comma 2, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 2. Ciascun componente dell’Ufficio di presidenza, il Portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2 dello Statuto, nonché ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici di segreteria organizzativa, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.».
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 41, comma 3, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, ][della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di presidenza, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 e a quelli di cui all'articolo 55. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.».
Comma aggiunto con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 41, comma 4, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Comma aggiunto con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 41, comma 5.
Articolo prima inserito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 42, ed ora così sostituito con [l.r. 3 marzo 2015, n. 24,] art. 1, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Comma così modificato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 43, comma 1, lettera a) e b), a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: «1. Gli incarichi di responsabile dell’ufficio di gabinetto e dell’ufficio di segrete ria organizzativa del Presidente del Consiglio regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria dei componenti l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dell’ufficio di segreteria del Portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2 dello Statuto sono disposti su richiesta nominativa di ciascun interessato.».
Nota soppressa.
Periodo così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 43, comma 2, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 2. Il responsabile delle strutture di supporto del Presidente del Consiglio, dei vicepresidenti e del Portavoce dell'opposizione può essere scelto:».
Note soppresse.
Comma abrogato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 44, comma 1, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 44, comma 2, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai direttori di area di cui all'articolo 19 della L.R. n. 4/2008.».
Comma abrogato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 44, comma 5, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 45, comma 1, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 2. Il portavoce è scelto tra giornalisti o esperti in comunicazione e non può esercitar e altra attività professionale per tutta la durata dell’incarico.».
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 45, comma 2, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, ][della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 3. L’incarico è disposto con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.».
Comma prima sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 45, comma 3, e poi comma così sostituito con [l.r. 19 febbraio 2016, n. 12], art. 6.
Comma abrogato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 45, comma 4, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Comma così modificato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 45, comma 5, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, ][della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 7. Qualora il portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4.».
Nota soppressa.
Parole inserite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 46, comma 1, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge ][regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 1. Il personale assegnato agli uffici di cui all’articolo 49, commi 1 e 2 può essere scelto:».
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 46, comma 2, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « c) tra il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni, reclutato con le modalità di cui all’articolo 44, comma 1, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.».
Comma abrogato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 46, comma 3, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della ][legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Parola soppressa con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 46, comma 4, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « Il trattamento economico, normativo e disciplinare del personale di cui al comma 1, è disciplinato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili.».
Articolo abrogato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 47, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge ][regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 48, comma 1, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, ][della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, le dotazioni di personale dei gruppi consiliari variati o nuovi sono rideterminate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in modo da non eccedere complessivamente le precedenti dotazioni organiche dei gruppi consiliari interessati dalla variazione.».
Comma abrogato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 48, comma 2, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Parole inserite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 49, comma 1, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 1. Il personale assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari può essere scelto:».
Parole così sostituite con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 49, comma 2, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « c) tra il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni.».
Nota soppressa.
Parola soppressa con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 50, comma 1, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 2. Il trattamento economico, normativo e disciplinare del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto applicabili.».
Comma abrogato con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 50, comma 2, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della ][legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ].
Parole soppresse con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 51, comma 1, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 2. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico non superiore a quella spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, posizione economica D5, salvo quanto previsto dal comma 3.».
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 51, comma 2, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, ][della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 8, e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi 7, 8 e 11.».
Comma così sostituito con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 52, comma 1, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, ][della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 1. Per il gruppo misto, di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto, la dotazione organica della struttura speciale di segreteria è costituita: a) da un responsabile, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, posizione economica D3; b) da una unità di personale, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria C, posizione economica C1; c) da una ulteriore unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso e a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria B, posizione economica B3.».
Parole soppresse con [l.r. 30 dicembre 2014, n. 90], art. 52, comma 2, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 ]. Sino a tale data il testo è il seguente: « 2. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 55 a 58, le funzioni del presidente del gruppo previste dall’articolo 56, sono attribuite, nei confronti di ciascuna unità di personale di cui al comma 1, lettera c), al componente del gruppo misto che ha fatto richiesta di tale unità di personale.».
Parole aggiunte con [l.r. 20 luglio 2015, n. 58], art. 1.
Comma così sostituito con [l.r. 20 luglio 2015, n. 58], art. 1.
Numero così sostituito con [l.r. 20 luglio 2015, n. 58], art. 1.
Parole così sostituite con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 1.
Lettera inserita con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 1.
Lettera così sostituita con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 2.
Lettera aggiunta con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 2.
Comma inserito con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 2.
Parole così sostituite con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 3.
Lettera aggiunta con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 4.
Lettera aggiunta con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 4.
Comma così sostituito con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 4.
Parola soppressa con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 5.
Lettera inserita con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 5.
Parole inserite con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 6.
Parole così sostituite con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 7.
Comma abrogato con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 7.
Parole soppresse con [l.r. 4 agosto 2015, n. 63], art. 8.
Lettera inserita con [l.r. 19 febbraio 2016, n. 12], art. 1.
Comma inserito con [l.r. 19 febbraio 2016, n. 12], art. 1.
Parole così sostituite con [l.r. 19 febbraio 2016, n. 12], art. 3.
Comma inserito con [l.r. 19 febbraio 2016, n. 12], art. 4.
Comma aggiunto con [l.r. 19 febbraio 2016, n. 12], art. 5.
Rubrica così sostituita con [l.r. 19 febbraio 2016, n. 12], art. 6.
Comma così sostituito con [l.r. 19 febbraio 2016, n. 12], art. 6.
Parole aggiunte con [l.r. 19 febbraio 2016, n. 12], art. 6.
Comma inserito con [l.r. 19 febbraio 2016, n. 12], art. 7.
Parole così sostituite con [l.r. 30 maggio 2017, n. 25], art. 12.
Lettera così sostituita con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 1].
Parole soppresse con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 1].
Comma così sostituito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 2].
Parole così sostituite con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 3].
Comma così sostituito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 4].
Comma inserito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 5].
Parole aggiunte con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 6].
Comma così sostituito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7].
Comma inserito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7].
Comma inserito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7].
Comma così sostituito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7].
Parola così sostituita con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 8].
Articolo così sostituito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 9].
Comma così sostituito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 10].
Comma aggiunto con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 10].
Parola aggiunta con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 11].
Alinea così sostituito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 11].
Parola aggiunta con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 11].
Parole così sostituite con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 11].
Articolo così sostituito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 12].
Articolo così sostituito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 14].
Articolo inserito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 15].
Rubrica così sostituita con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 16].
Parole così sostituite con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 16].
Comma aggiunto con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 17].
Rubrica così sostituita con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 18].
Articolo così sostituito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 19].
Comma inserito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 20].
Comma così sostituito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 21].
Comma inserito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 21].
Comma così sostituito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 22].
Comma abrogato con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 22].
Comma inserito con [l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 23].