Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), è abrogato.
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549);
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), della l.r. 22/2015 occorre procedere all’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, mediante l’espressa attribuzione alla Regione delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze;
2. Per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti, tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla l. 56/2014 e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché al fine di superare la frammentazione delle competenze in tale materia e garantire quindi una più efficace ed efficiente azione amministrativa, risulta opportuno allocare in capo alla Regione anche le residue funzioni che la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010), ha riservato alle province e alla Città metropolitana di Firenze;
3. Il trasferimento alla Regione di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti determina la necessità di adeguare al nuovo assetto delle competenze anche la normativa regionale sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, attuativa dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
4. È necessario garantire l’entrata in vigore della legge dal 1° gennaio 2016 in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della l.r. 22/2015, concernenti l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla l.r. 60/1996;
Approva la presente legge
Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), è abrogato.
All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 60/1996 dopo le parole: “
Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 60/1996 è aggiunta la seguente:
“
Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 60/1996 le parole “
Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 60/1996 è inserito il seguente:
“
Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 60/1996 le parole: “
Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 60/1996 le parole: “
I commi 3, 4 e 4 bis dell’articolo 11 della l.r. 60/1996 sono abrogati.
Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 60/1996 le parole “
Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r.60/1996, le parole: “
Al comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 60/1996 le parole: “
L’articolo 19 della l.r. 60/1996 è abrogato.
Ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della l.r. 60/1996 le parole: “
L’articolo 22 della l.r. 60/1996 è abrogato.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Firenze