Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), le parole: “
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 75, l’articolo 117, quarto comma, e l’articolo 123 della Costituzione;
Visto l’articolo 75 dello Statuto;
Vista le legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);
Considerato quanto segue:
1. La vigente l.r. 62/2007 prevede che tra il decreto di indizione, da parte del Presidente della Giunta regionale, e la data di svolgimento del referendum abrogativo devono intercorrere non meno di centottanta giorni; questo termine appare particolarmente ampio, in grado di contribuire a determinare eccessivi ritardi nello svolgimento della consultazione referendaria rispetto al momento in cui è stata esercitata la relativa iniziativa;
2. La previsione di un unico periodo temporale per lo svolgimento del referendum, stabilito tra il 16 aprile e il 30 giugno, risulta un vincolo che può aggravare ulteriormente il ritardo nello svolgimento dello stesso;
3. Appare quindi necessario modificare la l.r.62/2007 stabilendo che i centottanta giorni attualmente previsti costituiscano, non più il termine minimo che deve intercorrere tra il decreto d’indizione e lo svolgimento del referendum abrogativo, bensì il termine massimo entro il quale la consultazione deve necessariamente aver luogo;
4. Appare altresì necessario introdurre un ulteriore arco temporale, dal 10 ottobre al 10 dicembre, entro cui si possono tenere le consultazioni referendarie e di abbreviare a quindici giorni il termine a disposizione del Presidente della Giunta regionale per indire i referendum;
5. Le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano alle fasi non concluse dei procedimenti referendari in corso al momento dell’entrata in vigore della stessa, è necessario, pertanto, disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 62/2007 le parole: “
Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 62/2002 le parole: “
Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:
Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 62/2007 le parole: “
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.
Firenze