Dopo l’articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente:
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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visti gli articoli 9, comma 7 e 30, dello Statuto;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);
Considerato quanto segue:
1. Si ritiene opportuno consentire ai consiglieri e agli assessori regionali che ne facciano richiesta, di destinare una parte dell’indennità mensile per attivare una polizza assicurativa integrativa o per compiere atti di liberalità, sia a favore di terzi, sia per acquisire servizi connessi all’esercizio del mandato;
2. A tal fine, i soggetti interessati autorizzano i competenti uffici consiliari ad effettuare le trattenute sulle indennità percepite e i successivi versamenti;
3. Per fugare ogni dubbio interpretativo, si precisa che gli uffici consiliari competenti svolgono una funzione di mero tramite per l’effettuazione della trattenuta e del versamento;
4. La presente legge riveste carattere di urgenza avendo i soggetti interessati rappresentato la volontà di procedere celermente all’effettuazione delle operazioni ivi descritte e, pertanto, se ne dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Dopo l’articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente:
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Dopo l’articolo 24 bis della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze