Al comma 2 dell’articolo 10 dello Statuto la parola: “
La presente legge statutaria è stata approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 29 luglio 2014, con seconda deliberazione in data 30 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicata sul BURT n. 1 del 14 gennaio 2015, parte prima.
PREAMBOLO
Il Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 123 della Costituzione;
Visto l’articolo 10, comma 2, e l’articolo 79 dello Statuto;
Considerato quanto segue:
1. Nel corso della nona legislatura è maturata una rinnovata valutazione in merito ad alcuni istituti disciplinati dallo Statuto regionale, che trovavano la loro motivazione in un contesto politico ed istituzionale che appare oggi profondamente mutato, tale da determinare la necessità di un adeguamento del sistema;
2. In particolare, potrebbe risultare non più adeguata all’attualità evolutiva del contesto politico la figura del portavoce dell’opposizione, che era stata creata in un quadro caratterizzato dal tendenziale bipolarismo tra le forze politiche in ambito regionale e che solo in un tale genere di quadro può trovare ragione di essere ed effettività di ruolo;
3. A fronte di un nuovo scenario, che potrebbe presentarsi con caratteri ben differenti e con una sempre più marcata differenziazione dei poli di aggregazione politica, questa figura potrebbe non risultare più attuale nella prospettiva dell’avvio della nuova legislatura regionale ed occorre pertanto procedere ad una modifica statutaria nel senso di prevederne l’istituzione, non più come figura necessaria, ma come mera facoltà, rimessa alla disciplina del regolamento interno ed ad una puntuale valutazione da parte delle forze politiche interessate;
Approva la presente legge
Al comma 2 dell’articolo 10 dello Statuto la parola: “
Le disposizioni di cui all’articolo 1, sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all’entrata in vigore della presente legge statutaria.
Firenze