Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), è sostituito dal seguente:
“
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto l'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Visto il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva 18 maggio 2018, n. 2018/850/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti “Testo rilevante ai fini del SEE”);
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/849/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche “Testo rilevante ai fini del SEE”);
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti “Testo rilevante ai fini del SEE”).
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196);
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 20174, n. 155);
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare gli articoli 26, 26 bis, 26 ter e 26 quater;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e in particolare l’articolo 1, commi 148 e 545;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva “UE” 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva “UE” 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’articolo 1, comma 3 bis e l’articolo 3, commi 4 bis e 7;
Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo) e in particolare l’articolo 2;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l’articolo 1, comma 3 bis;
Viste le linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4 adottate con intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019;
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);
Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);
Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);
Vista la legge regionale 28 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti);
Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014);
Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);
Vista la legge regionale 17 luglio 2019. n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015);
Vista la legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. n. 5/2016 e alla l.r. n. 20/2006);
Vista la legge regionale legge regionale 5 novembre 2021 n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. Abrogazione della l.r. 32/2003);
Vista la legge regionale 10 maggio 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009);
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il Capo I, Sezione I:
1. È opportuno apportare alcune modifiche alla legge sulla pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) per adeguarla a mutamenti dello stato di fatto dovuti all'evoluzione tecnologica o a scelte organizzative della Regione;
2. La gestione digitale del BURT necessita di una standardizzazione delle caratteristiche tecniche del testo dell'atto da pubblicare, disposta sia per gli uffici interni regionali sia per enti e amministrazioni interessate;
3. Poiché sul sito del BURT è possibile iscriversi al servizio di ricezione mediante posta elettronica degli avvisi di avvenuta pubblicazione, completi di sommario di ogni fascicolo pubblicato, e in ogni caso la direzione editoriale del sito istituzionale della Regione assicura ulteriori forme di informazione tempestiva dell'avvenuta pubblicazione del BURT, appare superata la disposizione dell'articolo 13, comma 1, lettera g), della l.r. 23/2007 in quanto non vi sono più regole tecniche da dettare a terzi interessati;
4. È opportuno evidenziare come i fini di conoscenza ed accessibilità del BURT siano garantiti dalle disposizioni contenute nell'articolo 14, che individua il sito web regionale come possibilità di accesso immediata e gratuita disponibile tramite accesso dalla rete Internet.
Per quanto concerne il Capo I; Sezione II:
5. È necessario adeguare la l.r. 40/2012 sul Collegio dei revisori della Regione a sopravvenute modifiche legislative e di prassi;
6. Alla luce di prassi recenti, influenzate in modo particolare dall’emergenza pandemica, è opportuno prevedere la possibilità di svolgere le riunioni del Collegio anche in remoto (specie ove si realizzi l’eventualità di revisori non residenti in Toscana) ma fissando un tetto a tale modalità;
7. In adeguamento al d.lgs. 118/2011, è necessario aggiornare l’elenco dei soggetti cui il Collegio trasmette i propri verbali;
8. È opportuno codificare quanto avviene regolarmente da anni, ossia l'espressione di un parere del Collegio anche sul bilancio consolidato della Regione, nonché l'asseverazione del prospetto in ordine agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, e abrogare formalmente la non più prevista distinta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno.
Per quanto concerne il Capo II, Sezione I:
9. È necessario aggiornare la l.r. 25/1998 prevedendo che il piano regionale previsto e disciplinato dall’articolo 199 del d.lgs.152/2006 e dall’articolo 9 della medesima coordini e attui le azioni e le politiche regionali in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, in conformità con quanto stabilito dalle direttive europee e dalle normative statali oggi esistenti in materia di economia circolare;
10. È necessario integrare il titolo del piano regionale disciplinato dall’articolo 9 della l.r. 25/1998, specificando, in linea con la normativa europea e statale vigente, che tale piano è il Piano regionale per l’economia circolare, in quanto gestisce i rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, in modo conforme ai principi dell’economia circolare;
11. È necessario aggiornare la l.r. 25/1998, sostituendo i riferimenti normativi alla abrogata l.r. 1/2005 sul governo del territorio con quelli alla l.r. 65/2014 che l’ha sostituita.
Per quanto concerne il Capo II, Sezione II:
12. È necessario adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni introdotte dal d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021, e dal d.l. 152/2021 convertito con modificazioni dalla l. 233/2021, che hanno apportato al d.lgs. 152/2006 modifiche dirette a semplificare i procedimenti;
13. Per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS) è necessario allineare le tempistiche previste dalla legislazione statale della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nell’ambito della procedura di fase preliminare di VAS a trenta giorni e fissare la durata massima di tale fase in quarantacinque giorni;
14. Per allinearsi alla legislazione statale di riferimento, è necessario fissare in quarantacinque giorni la durata della consultazione sul rapporto ambientale del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale e il tempo a disposizione dell’autorità competente per l’espressione del parere motivato;
15. È necessario prevedere ulteriori semplificazioni collegate all’invio in sola forma telematica dei documenti e disporre la sola pubblicazione sui siti web istituzionali degli enti coinvolti nel procedimento ai fini dell’avvio per la fase di consultazione del pubblico, in luogo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
16. È necessario rafforzare i rapporti tra autorità competente per la VAS e proponente del piano o del programma, al fine di coordinare e condividere i passaggi procedurali e le tempistiche per l’avvio della fase di consultazione sul piano e sul rapporto ambientale;
17. È necessario implementare la fase di monitoraggio ambientale con la verifica del contributo del piano o del programma al raggiungimento degli obiettivi della strategia regionale di sviluppo sostenibile e con la previsione dell’espressione dell’autorità competente sui rapporti di monitoraggio ambientale del piano o del programma;
18. Per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale (VIA) è necessario allineare la normativa regionale sia alla terminologia che alle disposizioni di semplificazione introdotte, a livello nazionale, nella parte seconda del d.lgs.152/2006.
Per quanto concerne il Capo II, Sezione III:
19. È necessario apportare modifiche puntuali alla l.r. 30/2015 al fine di chiarire le competenza degli enti gestori nazionali sui siti Natura 2000 e adeguare le norme in materia di valutazione di incidenza alle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA), direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4”, oggetto di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l. 131/2003, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in particolare, introducendo i necessari richiami allo screening e alle prevalutazioni.
Per quanto concerne il Capo II, Sezione IV:
20. Nell'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 36/2021, per mero errore materiale non è stato inserito il richiamo esplicito all'articolo 12 bis, comma 1, della medesima legge regionale quale riferimento per l'accordo di programma oggetto della disposizione, per cui si rende necessario introdurre tale richiamo al fine di chiarire l'applicazione della norma.
Per quanto concerne il Capo III:
21. A seguito dell’inserimento nella l.r. 62/2018 (Codice del Commercio) della disciplina dell’attività fieristico-espositiva con conseguente abrogazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) è opportuno coordinare adeguatamente le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande con quelle in materia di attività fieristico-espositiva;
22. È opportuno evidenziare con maggior chiarezza come l’avvio dell’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online è soggetto a SCIA e che essa non è richiesta soltanto qualora la forma speciale di vendita sia accessoria e costituisca una semplice modalità di esercizio di un’altra attività commerciale della medesima tipologia;
23. È opportuno, per una maggior chiarezza, inserire nella rubrica dell’articolo 113 della l.r. 62/2018 anche il riferimento alle sanzioni per le attività di commercio all’ingrosso.
Per quanto concerne il Capo IV:
24. È necessario rendere coerente l’articolo 5 della l.r. 39/2009 sul LAMMA con gli indirizzi rivolti a tutti gli enti dipendenti della Regione contenuti nel Nota di aggiornamento al Documento si economia e finanza (NADEFR) 2022 approvata con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 113;
25. In relazione alle osservazioni pervenute dal Ministero della Cultura relative alla legge regionale Toscana 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l’anno 2022), si ritiene di accogliere il suggerimento, inserendo nei “Visto” della l.r. 41/2018 il riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per quanto concerne il Capo V:
26. Nella l.r. 23/2012 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale) è opportuno aggiornare i rinvii alla direttiva comunitaria attualmente vigente e, analogamente ad altre parti dell’articolato di manutenzione, alla vigente legge regionale sul governo del territorio.
Per quanto concerne il Capo VI, Sezione I:
27. È necessario eliminare il termine triennale della delega delle funzioni dirigenziali in conseguenza della rideterminazione della durata degli incarichi di responsabili di settore di cui all’articolo 17, comma 1, della l.r. 1/2009 ad opera dell’articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2020, n. 63;
28. È necessario abrogare alcune disposizioni non più attuali in quanto l’evoluzione normativa ha portato all’applicazione esclusiva, per le fattispecie considerate, della disciplina prevista dal CCNL Area dirigenza, Funzioni locali;
29. È opportuno modificare l’articolo 24 della l.r. 1/2009 per: risolvere ambiguità dell’attuale formulazione, che potrebbe richiamare esclusivamente l’avviamento a selezione laddove, invece, è corretto riferirsi a tutte le modalità di reclutamento di personale dall’esterno; introdurre la possibilità di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e digitali per lo svolgimento delle procedure selettive; dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 bis, del d.l. 80/2021 convertito con modificazioni dalla l. 113/2021, il quale prevede, per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento, particolari ausili nello svolgimento delle prove dei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni; introdurre dei correttivi tecnici, anche in conseguenza delle modifiche operate sull’articolo 27 della l.r. 1/2009;
30. È opportuno intervenire sull’articolo che disciplina i posti disponibili da coprire mediante selezione in adeguamento all’articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha ripristinato la possibilità per le pubbliche amministrazioni di disporre lo scorrimento delle graduatorie vigenti;
31. È opportuno prevedere che tra i comandi e distacchi obbligatori, per i quali non operano le limitazioni percentuali di cui all'articolo 30, comma 1 quinquies, primo periodo, del d.lgs. 165 2001, inserito dall'articolo 6, comma 1, del d.l. 36/2022, convertilo con modificazioni dalla 1. 79/2022, debbano comprendersi anche i comandi e distacchi di personale realizzali nell'ambito del sistema regionale;
32. È opportuno circoscrivere l’ipotesi in cui rimane necessario l’assenso dell’amministrazione di appartenenza riguardo al trasferimento di propri dipendenti presso la Regione Toscana ai casi previsti dall’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 3, comma 7, del d.l. 80/2021 convertito con modificazioni dalla l. 113/2021;
33. È necessario adeguarsi alle modifiche che l’articolo 2 della legge 5 novembre 2021, n. 162 ha introdotto nell’articolo 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in ordine alle situazioni che producono discriminazioni.
Per quanto concerne il Capo VI, Sezione II:
34. È necessario introdurre degli adeguamenti alla normativa nazionale.
Per quanto concerne il Capo VI, Sezione III:
35. Con e-mail del 24 maggio il Ministero della funzione pubblica ha notificato alla Giunta regionale che l’articolo 7 della l.r. 14/2022 viola la riserva della contrattazione collettiva prevista dalla normativa statale, suscitando fondati dubbi di legittimità costituzionale per violazione dei parametri normativi e costituzionali. È pertanto necessario procedere all’abrogazione della disposizione per evitare l’impugnativa di fronte alla Corte costituzionale.
Per quanto concerne il Capo VII:
36. Muovendo da osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nella sua analisi sull’attività normativa della Regione Toscana, è opportuno prevedere l’introduzione, nelle proposte di legge che non comportano nuove o maggiori spese, in quanto a carattere ordinamentale o regolatorio, di una clausola di neutralità finanziaria.
Per quanto concerne il Capo VIII:
37. La Conferenza delle società della salute è stata ridenominata Conferenza regionale dei sindaci dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 44/2014. Si è provveduto, pertanto, ad aggiornare il testo dell’articolo 27 della l.r. 40/2005;
38. È necessario apportare una serie di adeguamenti testuali e di correzioni di rinvii interni non più attuali;
39. È necessario fornire indicazioni specifiche per quanto riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici, qualora le società della salute volessero affidare all’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) lo svolgimento di un concorso per l’assunzione diretta di personale;
40. È necessario assicurare la continuità di esercizio delle funzioni della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 23 della l.r. 40/2021.
Per quanto concerne il Capo IX:
41. In adempimento a un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, in risposta a una nota del Ministero della cultura del 13 gennaio u.s., è necessario modificare l’articolo 136 della l.r. 65/2014 per dissipare il dubbio, che il Ministero riteneva potesse scaturire dalla precedente formulazione, di possibili sanatorie edilizie “a consuntivo” in contrasto con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e con le autorizzazioni rilasciate.
Per quanto concerne il Capo X:
42. Risulta necessario abrogare un istituto da tempo inapplicato, quale l’elaborazione ed approvazione, da parte del Consiglio regionale, di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare competente, in relazione alla discussione del rapporto annuale dell’Autorità per la partecipazione.
Per quanto concerne il Capo XI:
43. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2007 le parole: “
La lettera g) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 23/2007 è abrogata.
Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 23/2007 le parole: “
L'articolo 14 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
“
L'articolo 15 della l.r. 23/2007 è abrogato.
Nei “Visto” del preambolo della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) è inserito il seguente:
“
Al numero 4 del preambolo della l.r. 40/2012 le parole: “
Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 40/2012 sono aggiunte le seguenti parole: “
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2012 è abrogata.
Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2012 è inserita la seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012, dopo le parole: “
Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 3 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998, le parole: “
Ai commi 5 e 7 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998, le parole: “
Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 25/1998, le parole “
Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998, le parole: “
Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 le parole: “
Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 25/1998 le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
Al comma 2 dell’articolo 6 ter della l.r. 25/1998, le parole: “
La rubrica del Titolo III della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente: “
Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 le parole: “
Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 la parola: “
Il comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998, le parole: “
Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998, le parole: “
Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998, le parole: “
Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 25/1998 le parole: “
Al comma 4 ter dell’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”), dopo le parole: “
Al comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010, le parole: “
Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 le parole: “
L’articolo 23 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 25 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 10/2010 la parola: “
Dopo il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 4 bis dell’articolo 29 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“
Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010, le parole: “
La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 è abrogata.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010, dopo le parole: “
All’alinea del comma 1 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 le parole: “
All’alinea del comma 2 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 le parole: “
Alla fine del comma 4 dell'articolo 45 bis sono aggiunte le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
Al comma 3 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
Al comma 4 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 10/2010 le parole: “
Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 10/2010, le parole: “
La rubrica dell'articolo 58 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente: “
Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 10/2010 le parole: “
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 le parole: “
Il comma 4 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 4 dell'articolo 69 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), dopo le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015, le parole: “
Il comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “
Il comma 3 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
Nella rubrica dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 dopo la parola: “
L'alinea del comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: “
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
Il comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
Il comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 4 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 le parole: “
Il comma 5 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 30/2015 le parole: “
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 30/2015 le parole: “
Nella rubrica dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 le parole: “
Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 le parole: “
nel primo periodo le parole: “
nel secondo periodo le parole: “
Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 13 della legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. n. 5/2016 e alla l.r. n. 20/2006), sono aggiunte le parole: “
Il comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è sostituito dal seguente:
“
Nella rubrica dell’articolo 113 della l.r. 62/2018, dopo le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015), le parole: “
Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA) la parola “
Nei “Visto” del preambolo della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014), è inserito il seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 23/2012 le parole: “
Al comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 23/2012, le parole: “
Al comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 23/2012, le parole: “
Al comma 10 dell’articolo 15 della l.r. 23/2012, le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 23/2012 le parole: “
Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) le parole: “
nel primo periodo le parole: “
il secondo periodo è soppresso.
Al comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
Il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
Nella rubrica dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 le parole “
Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 è soppresso.
I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 sono abrogati.
La lettera a) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:
“
Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le seguenti parole: “
Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 3 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“
Il comma 8 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 2 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 27 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 9 dell'articolo 29 della l.r. 1/2009, è inserito il seguente:
“
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:
“
Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2018 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti) le parole: “
Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 32/2018 le parole: “
Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 32/2018 le parole: “
L’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009) è abrogato.
Dopo l’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) è inserito il seguente:
“
Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) dopo le parole “
Al comma 1 bis dell’articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) le parole: “
Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005 le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005 le parole: “
Il comma 5 dell’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005 è abrogato.
Al comma 6 dell’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005 le parole: “
Alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 76 quater della l.r. 40/2005 le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 le parole: “
Al comma 4 dell’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 le parole: “
L’articolo 101 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente
“
Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2021 n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs.31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96729/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. Abrogazione della l.r. 32/2003), le parole: “
Alla fine del comma 4 bis dell’articolo 136 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) sono aggiunte le seguenti parole: “
Al comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), le parole: “
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Firenze