L’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:
“
Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55.
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 57 dello Statuto;
Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
Considerato quanto segue:
1. Le modifiche introdotte dalla presente legge nella l.r. 34/2008 intendono rafforzare la terzietà del Collegio di garanzia, recidendo con decisione qualsiasi vincolo che possa sussistere tra i suoi componenti e la dimensione politica, sindacale o dell’associazionismo di categoria a qualsiasi livello.
2. Facendo proprie le ipotesi previste dal codice di procedura civile in materia di astensione, la presente modifica prevede altresì l’obbligo di astensione dal procedimento qualora possa determinarsi un potenziale conflitto di interesse tra un componente il Collegio di garanzia e la materia sottoposta alla valutazione del Collegio stesso;
Approva la presente legge:
L’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:
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Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 1 bis dell’articolo 4 della l.r.34/2008 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 1 ter dell’articolo 4 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:
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Dopo l’articolo 19 della l.r. 34/2008 è aggiunto il seguente:
“
Firenze