Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:
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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Considerato quanto segue:
1. Le regioni stanno assistendo ad un afflusso straordinario di cittadini stranieri, tra i quali molti sono minori non accompagnati;
2. La particolare vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati implica l’attivazione di misure specifiche di accoglienza, anche volte ad intervenire, quanto più tempestivamente possibile, sulle forme di disagio che possono derivare dall’esperienza della migrazione vissuta in tenera età;
3. E’ opportuno prevedere che la Giunta regionale, in caso di flussi straordinari e di eccezionale intensità che riguardino minori stranieri non accompagnati, possa disporre, sulla base di intese tra i livelli di governo nazionale, regionale e locale ovvero di atti di protezione civile, in via temporanea, ed esclusivamente per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l'aumento, fino al 25 per cento, della capacità ricettiva massima delle strutture per minori, previste dall’articolo 21, comma 1, lettere da e) ad h), della l.r. 41/2005, nonché delle strutture oggetto della risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 89 (In merito ai requisiti di idoneità delle comunità per minori di cui all'art. 1 della l.r.28/1980).
Approva la presente legge
Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:
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Firenze